Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
redigere un rapporto e indicare le possibilità d’integrare nel nostro sistema di assicurazioni sociali un congedo pagato sufficientemente lungo per genitori che devono prendersi cura di un figlio gravemente ammalato. Si potrebbe trattare, ad esempio, di un sistema con aliquote giornaliere, da definire nel dettaglio in particolare in quanto a portata e durata, del quale possa usufruire uno dei due genitori di una famiglia che versa in una situazione finanziaria difficile o incerta. Il postulato è stato accolto dal Consiglio degli Stati il 2 marzo 2010 con 27 voti a favore e 10 contrari. Con l’introduzione del congedo di assistenza per genitori con figli gravemente ammalati o infortunati si crea il presupposto per togliere dal ruolo il postulato.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Brevi assenze dal lavoro
Articolo 329g CO
Il nuovo articolo 329g CO concernente il «congedo di assistenza ai congiunti» si basa sulla terminologia dell’articolo 36 LL vigente, fatta eccezione per la richiesta di un certificato medico. Considerate, tuttavia, le norme generali del diritto civile sulla presentazione di una prova (art. 8 CC), il lavoratore deve dimostrare che sussiste un diritto. A tale scopo si ricorre, di norma, a un certificato medico.
Le attuali definizioni di «congiunti che necessitano di cure» e «persone prossime» di cui all’articolo 36 capoverso 1 LL sono pertanto vincolanti per il nuovo articolo 329g CO. Non occorre stilare un elenco esaustivo degli interessati. Si tratta di definizioni ampie, che considerano la situazione personale dei lavoratori e i loro obblighi, che non devono essere di natura giuridica, consentendo così di tener conto delle diverse situazioni familiari oggi esistenti (coppie di concubini, figli che si occupano del/la coniuge della madre/del padre e viceversa, ecc.). Tale approccio è adeguato per assenze di breve durata.
L’articolo 36 capoverso 3 LL deve anch’esso essere considerato. Questa disposizione concerne l’assistenza di figli ammalati e non precisa che si debba trattare di minorenni. Il capoverso 1 dell’articolo 36 LL, con l’espressione «l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni» è più preciso, ma tale limite d’età non è corretto in combinazione con l’articolo 36 capoverso 3 LL modificato poiché contraddice l’obbligo di mantenimento previsto dal Codice delle obbligazioni, che vige fino al 18° anno di età del figlio o, se del caso, anche oltre. Inoltre può succedere che i genitori debbano assistere un figlio maggiorenne che è gravemente ammalato o che si trova in uno stato critico che richiede un intervento d’urgenza. I casi di assistenza ai familiari o alle persone prossime ammalati o infortunati interessano, poi, soprattutto adulti. Il concetto legale, tuttavia, non è limitato alle persone adulte, poiché a seconda della situazione familiare può trattarsi, per esempio, anche di nipoti minorenni. La differenza tra figli minorenni e adulti è rilevante soprattutto quando bisogna valutare la necessità di assistenza, ritenuta più indispensabile se si tratta di un minorenne. In molte situazioni, infatti, un adulto può provvedere autonomamente a se stesso, mentre un minorenne, soprattutto i bambini piccoli, non sono in grado di farlo.
Occorre chiarire il rapporto tra la nuova disposizione e l’articolo 324a CO, considerato che il congedo di tre giorni, di fatto, esclude l’applicazione di tale articolo. Durante il congedo non sussiste l’obbligo di lavorare. Non vi è pertanto alcun impedimento che dispensi il lavoratore dal suo obbligo. Il congedo è, di conseguenza, indipendente dal contingente annuale di cui all’articolo 324a CO.
Quest’ultimo può invece entrare in applicazione allo scadere dei tre giorni, se i presupposti succitati di questa disposizione (n. 1.1.5.1) sono adempiuti e se il rispettivo credito annuale non è esaurito. In teoria un congedo superiore ai tre giorni potrebbe esistere anche in virtù dell’articolo 329 capoverso 3 CO, ma il tempo libero concesso secondo tale disposizione non supera, in genere, i tre giorni.