Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Tabella 3 Panoramica delle norme in vigore per brevi assenze dal lavoro

Lavoratore Articolo 324a CO Articolo 36 LL

Permesso di Continuazione del Permesso di Continuazione del lavoro pagamento dello lavoro pagamento dello stipendio stipendio

Lavoratori con figli ammalati Sì, fino Di regola contin- 3 giorni lavorativi Non

(obbligo di mantenimento) all’intervento di gente per evento disciplinato

una soluzione secondo le scale

alternativa o fino

a che si rende

necessaria la

presenza dei

genitori; secondo

le scale

Lavoratore con coniuge o Sì, fino Di regola contin- Non Non

partner registrato/a affetto/a all’intervento di gente disciplinato disciplinato

da malattia acuta una soluzione secondo le scale

(obbligo di mantenimento) alternativa

Convivenze di fatto (nessun Controverso; Controverso; Non Non

obbligo di mantenimento) assenza di base assenza di base disciplinato disciplinato

legale certa legale certa

Parentele dirette (p. es. un Controverso; Controverso; Non Non

genitore o un fratello solo) assenza di base assenza di base disciplinato disciplinato

legale certa legale certa

Persone prossime Controverso; Controverso; Non Non

assenza di base assenza di base disciplinato disciplinato

legale certa legale certa

Disposizioni relative al personale federale

La base legale per i rapporti di lavoro di diritto pubblico è costituita dalle disposizioni del diritto pubblico cantonale nonché, a livello federale, dalla legge del 24 marzo 200030 sul personale federale (LPers) e dalle relative ordinanze. Secondo l’articolo 40 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 6 dicembre 200131 sul personale federale (O-OPers) gli impiegati federali hanno diritto a un congedo pagato per il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento in caso malattia o infortunio di un membro della famiglia o del convivente, per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive.

1.1.5.2 Assenze dal lavoro di maggior durata

Attualmente non esiste una vera indennità di perdita di guadagno per assenze dal lavoro di maggior durata dovute a un’acuta necessità di cura e di assistenza. Una continuazione del pagamento del salario per periodi più lunghi è deducibile esclusivamente dall’articolo 324a CO. A causa delle condizioni e dei limiti che quest’ultimo prevede, tuttavia, di regola il diritto è di durata limitata, soprattutto a causa dell’obbligo di cercare una soluzione alternativa e della durata massima del congedo consentita in un anno. La continuazione del pagamento del salario per un periodo più lungo è stata concessa soprattutto in casi di assistenza a bambini in tenera età, per i quali non sussiste l’obbligo di cercare una soluzione alternativa, considerando necessaria la presenza di uno dei genitori.

Allo stato attuale, ulteriori misure di sostegno sono previste solo per genitori di minorenni con difetti congeniti. In questi casi, l’AI oltre a rimborsare le prestazioni dello Spitex pediatrico nel quadro delle cure mediche, versa anche l’assegno per grandi invalidi per minorenni e il supplemento per cure intensive32, entrambi di importo forfettario e indipendente dal reddito. Di regola tali prestazioni sono

30 RS 172.220.1

31 RS 172.220.111.31

32 Art. 42bis e 42ter, al. 3, LAI