Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

erogate allo scadere del primo anno, quando si constata che l’invalidità si protrae. Può essere altresì riconosciuto un contributo per l’assistenza se i genitori assumono una terza persona che si prenda cura del figlio ammalato33.

1.1.5.3 Accrediti per compiti assistenziali

Gli accrediti per compiti assistenziali sono concessi a coloro che assistono una persona avente diritto all’assegno per grandi invalidi almeno di grado medio. Tale accredito rappresenta un riconoscimento sociale dei familiari che prestano assistenza ai propri familiari. Si tratta di un reddito fittizio di importo pari al triplo della rendita minima annuale (2018: 42 300 franchi per anno civile). Gli accrediti vengono considerati per il calcolo della rendita AVS e comportano l’aumento del reddito medio, che determina l’importo della rendita AVS. Compensano, pertanto, le possibili diminuzioni di reddito e, al pari degli accrediti per compiti educativi, concorrono a una rendita più elevata. La persona assicurata riceve accrediti per compiti educativi fino al compimento del 16° anno del figlio.

Conformemente all’articolo 29septiesLAVS34 gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, con una grande invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. I coniugi, i suoceri e i figliastri sono parificati ai parenti. Non sussiste il diritto a più accrediti contemporaneamente, ovvero chi assiste più persone o più figli non ha diritto a più di un accredito e chi percepisce accrediti per compiti educativi non può percepire, allo stesso tempo, accrediti per compiti assistenziali e viceversa.

La norma vigente, pertanto, presuppone un’assistenza di una certa intensità e la riconosce solo a partire da una grande invalidità di grado medio. Tuttavia, non si può escludere che anche persone affette da una grande invalidità di grado lieve abbiano bisogno del sostegno dei propri familiari.

1.2 La normativa proposta

1.2.1 Brevi assenze dal lavoro

L’avamprogetto propone un nuovo articolo 329g CO, in cui viene sancita la continuazione del pagamento dello stipendio per l’assistenza a familiari o apersone prossime ammalati o infortunati.

L’introduzione del nuovo articolo 329g CO apporta principalmente due migliorie rispetto all’attuale situazione: da un lato, l’introduzione di un congedo per l’assistenza a familiari o a persone prossime, nei confronti dei quali non sussiste per legge un obbligo di mantenimento (art. 324a CO); dall’altro, l’inapplicabilità delle restrizioni di cui all’articolo 324a CO e l’eliminazione delle lacune che ne derivano. In particolare, il congedo di tre giorni non sarà più dedotto dal credito annuale di cui all’articolo 324a CO. La necessità di assistenza va comprovata, in particolare quando manca una soluzione alternativa o la presenza del lavoratore è necessaria per il familiare o la persona prossima interessata. Tale condizione deve già essere soddisfatta in virtù dell’articolo 324a CO vigente.

L’introduzione del nuovo articolo nel CO mira a migliorare la conciliabilità tra attività lucrativa e famiglia inserendola in un quadro giuridico chiaro. Per farlo si basa su giorni di congedo già previsti dal diritto vigente per i familiari con obbligo di mantenimento e che sono prassi diffusa nelle imprese (cfr. risultati del sondaggio condotto tra le imprese nell’ambito dell’analisi dell’impatto della regolamentazione al n. 3). Si tratta anche di concedere il tempo necessario per assistere la persona interessata in caso di

33 Art. 42quater - 42sexties LAI

34 RS 831.10