Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine
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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
con il bambino. Norme in materia sono già presenti nell’AVS, in relazione alle rendite per orfani destinate a figli in affidamento47. Le disposizioni d’ordinanza devono pertanto richiamare tali norme.
Lettera b: Come per le indennità di maternità, anche per quelle di assistenza il diritto alla prestazione deve sussistere per persone inabili al lavoro, in particolare per quelle che percepiscono una rendita AI, indennità giornaliere AI o indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Lettera c: La definizione di gravi problemi di salute deve essere inserita nell’ordinanza e distinta da quella di problemi di salute di grado medio (fratture ossee, diabete, polmonite con ricovero ospedaliero). L’indennità di assistenza serve anche, di base, ad attenuare situazioni acute di malattia e, tra l’altro, dovrebbe essere possibile ricorrere a tale diritto durante le fasi acute di una malattia cronica che si alternano a periodi più remissivi della sintomatologia.
Spesso il decorso dei problemi di salute gravi è incerto e difficilmente prevedibile, il che può significare che il processo di guarigione non sia lineare, che si debbano prevedere delle ricadute e che l’esito della terapia sia incerto. Si deve inoltre partire dal presupposto che il decorso può essere molto lungo senza che, d’altro lato, si possa stabilire una durata minima.
I figli con gravi problemi di salute hanno bisogno di essere attentamente assistiti da un genitore. Il grado d’assistenza è determinato soprattutto dalla gravità e dal tipo e dal problema di salute, dall’età del minorenne e dalla situazione familiare (rete sociale, ulteriori difficoltà quali malattie, disoccupazione, situazione lavorativa, ecc.). Mediante il certificato medico, il medico curante conferma la necessità di un’attenta assistenza da parte dei genitori. Quest’ultima dev’essere tale da richiedere l’interruzione dello svolgimento dell’attività lucrativa, senza peraltro che sia necessario definire un numero minimo di determinati interventi od ore di cura e assistenza al giorno, nonostante l’attenta assistenza a un minorenne spesso di fatto richieda cure particolarmente intense (p. es. monitoraggio delle funzioni corporee, semplici provvedimenti medici, aiuto negli atti ordinari della vita, accompagnamento alle terapie o alle visite mediche, ecc.). L’assistenza attenta deve anche comprendere delle fasi in cui si limita alla mera presenza fisica (p. es. durante un ricovero in ospedale di lunga durata), mentre gli interventi concreti di cura e assistenza sono effettuati esclusivamente da personale specializzato. Per tale motivo si rinuncia a una definizione di cura e assistenza analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell’assicurazione per l’invalidità48 o nell’assicurazione malattie49.
Articolo 16j LIPG
Capoverso 1: Affinché i genitori possano beneficiare del congedo di assistenza nel momento in cui il figlio ne ha bisogno, le settimane indennizzate devono poter essere fruite entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro serve a delimitare il congedo e garantisce che esso non si estenda sull’arco di anni. Al tempo stesso, il datore di lavoro può pianificare meglio le assenze. Durante il termine quadro, il lavoratore beneficia inoltre di una protezione dal licenziamento secondo l’articolo 336c capoverso 1 lettera cbisCO. Il termine quadro garantisce che anche la protezione dal licenziamento non possa essere prolungata all’infinito.
Capoverso 2: Il termine quadro comincia quando le condizioni di cui all’articolo 16i sono adempiute e la prima indennità giornaliera è stata versata; il suo inizio coincide pertanto con il primo versamento dell’indennizzo. Questo non deve essere definito dall’insorgere dei problemi di salute. Infatti la gravità di questi ultimi non sempre può essere stabilita al momento dell’insorgenza, ma in determinate circostanze solo in un secondo tempo, comportando il rischio di ridurre il termine quadro e di non considerare adeguatamente la situazione. Inoltre, facendo coincidere l’inizio del termine quadro con il primo versamento dell’indennizzo vengono esclusi dal termine anche giorni di congedo di altro genere (p.
47 Art. 25 cpv. 3 LAVS, RS 831.10; art. 49 OAVS, RS 831.101
48 Cfr. Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI); n. 8074
49 Articolo 7 lettera c ordinanza sulle prestazioni (OPre): cure di base; RS 832.112.31