Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Tabella 5 Condizione professionale e diritto

Situazione professionale Diritto

Famiglia monoparentale, genitore occupato 14 settimane entro il termine quadro

Due genitori, uno occupato 14 settimane entro il termine quadro

Entrambi i genitori occupati 14 settimane entro il termine quadro, suddivise a

metà o secondo accordi

Nessuno dei due genitori è occupato 0 indennità giornaliere

1.2.2.3 Termine quadro di 18 mesi e 14 settimane

L’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute comporta un carico notevole e il decorso dei problemi di salute può svilupparsi in maniera molto diversa. Le necessità di assistenza variano quindi a seconda dell’età del figlio e dell’entità dei suoi problemi di salute. È possibile che per un periodo il minorenne non abbia più bisogno dell’assistenza supplementare da parte dei genitori e questi ultimi possano riprendere a lavorare, salvo poi essere costretti a tornare a prendersi cura del figlio in seguito a un’eventuale ricaduta. I dati del Registro svizzero dei tumori pediatrici (RSTP)38 indicano che, in media, l’onere per l’assistenza a un minorenne ammalato di cancro è di circa 155 giorni lavorativi. Si tratta di giorni che un genitore deve trascorrere in ospedale con il figlio. A questi si aggiungono le cure da prestare al di fuori delle visite ospedaliere. Chi ha un figlio ammalato di cancro, quindi, normalmente nell’arco di un anno manca dal lavoro praticamente sempre (ca. 240 giornate lavorative). Calcolando anche i giorni di assistenza nel secondo anno (1-2 giorni a settimana) e il dispendio per i continui controlli, il genitore che esercita un’attività lucrativa accumula assenze sul posto di lavoro per un totale di circa 320 giorni (240 nel primo anno, dall’insorgenza della malattia, e 80 distribuiti negli anni successivi).

La durata del congedo di assistenza, limitata a 14 settimane da fruire entro 18 mesi non è sufficiente per rispondere alle necessità di assistenza nel caso di un bambino ammalato di cancro. Il congedo di assistenza dovrebbe comprendere anche problemi di salute di durata più breve e non copre tutte le situazioni in maniera integrale. La durata proposta si limita, pertanto, ad alleviare situazioni difficili di malattie e a coprire in parte una perdita di guadagno. Il congedo di assistenza deve poter essere fruito una settimana alla volta. Per limitarlo è introdotto un termine quadro entro il quale può essere fruito tale congedo – in una sola volta o una settimana alla volta (cfr. commento all’art. 16j LIPG).

1.2.2.4 Importo e calcolo dell’indennità

Il calcolo dell’indennità di assistenza si rifà alle regole applicate per l’indennità in caso di maternità39. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del salario precedentemente percepito ed è limitata mediante un tetto massimo, indipendentemente dal fatto che il congedo sia fruito in una sola volta o una settimana alla volta (cfr. commento all’art. 16k LIPG).

1.2.2.5 Coordinamento con altre assicurazioni sociali

Introduzione

Il coordinamento con altre assicurazioni sociali mira a evitare un sovraindennizzo e l’insorgenza di lacune assicurative in altre assicurazioni sociali a causa del congedo di assistenza.

Esclusione di altre prestazioni, dando la priorità all’indennità di maternità e al supplemento per

38 Schindler Mathias, Kuheni Claudia. Betreuungsaufwand für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Krebs in der Schweiz (onere di assistenza per genitori di bambini e giovani ammalati di cancro in Svizzera; disponibile solo in ted.) Berna, 2014; www.bag.admin.ch >Faktenblatt_Pflegeaufwand_Kinderkrebs >betreuungsaufwand

39 Art. 16e LIPG; RS 834.1