Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine
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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
di ciascuna Camera. Considerato che il presente avamprogetto non genera costi supplementari per la Confederazione, la subordinazione al freno delle spese non è necessaria.
5.5 Delega di competenze legislative
Il diritto di genitori affilianti deve essere disciplinato analogamente alle disposizioni relative all’AVS (art. 25 cpv. 3 LAVS e art. 49 OAVS). Il diritto di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni generali deve essere disciplinato analogamente alle disposizioni dell’indennità di maternità (art. 16b cpv. 3 art. 29 OIPG). Va sancita la definizione di malattia grave e di infortunio grave.
5.6 Protezione dei dati
Il congedo di assistenza previsto all’articolo 329g CO modificato estende il diritto al congedo di tre giorni ai parenti diretti e alle persone prossime. Per far valere il diritto al tempo libero per assistere le persone menzionate, il lavoratore deve fornire indicazioni sul legame di parentela o di fatto con la persona interessata. Si tratta in parte di dati sulla salute e di conseguenza di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3 della legge federale del 19 giugno 199265 sulla protezione dei dati (LPD), il cui trattamento sottostà a requisiti particolari (cfr. p. es. art. 12 cpv. 2 lett. c o art. 14 LPD).
In questa costellazione triangolare occorre prestare particolare attenzione ai principi della LPD relativi al trattamento dei dati. In particolare, i dati della terza persona devono essere limitati allo stretto necessario ed essere accessibili solo alle persone che ne hanno bisogno per gestire il rapporto di lavoro (p. es. per confermare il diritto al permesso di lavoro) (attuazione del principio di proporzionalità, art. 4 cpv. 2 LPD). La terza persona deve inoltre essere informata in merito alla comunicazione dei dati al datore di lavoro della persona che presta assistenza (principio di trasparenza, art. 4 cpv. 4 LPD).
Il diritto privato non esige un certificato medico come invece avviene nell’articolo 36 capoverso 3 LL. Per stabilire il diritto al congedo è infatti ammesso qualsiasi mezzo di prova. Il lavoratore deve però fornire dati relativi alla malattia o all’infortunio del congiunto o della persona prossima nonché al suo bisogno di assistenza e di conseguenza il datore di lavoro deve trattare dati di terzi. Trattandosi di accordare un congedo al lavoratore, il trattamento dei dati può fondarsi sulla necessità di eseguire il contratto di lavoro (art. 328b cpv. 1 CO). A sua volta la persona assistita acconsente a tale trattamento di dati fornendo il certificato medico o le informazioni pertinenti da trasmettere al datore di lavoro. Nella ponderazione degli interessi secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPD occorre inoltre considerare la finalità del trattamento, ossia l’assistenza.
L’articolo 329h CO modificato disciplina il congedo in combinato disposto con il nuovo articolo 16i segg. LIPG. Anche qui, il trattamento dei dati relativi al figlio gravemente ammalato o infortunato da parte del datore di lavoro è giustificato dalla necessità di eseguire il contratto di lavoro ed è nell’interesse del figlio. In ogni caso occorrerà rispettare i principi della LPD relativi al trattamento dei dati.
65 RS 235.1