Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

es. ferie, compensazione di lavoro straordinario o congedo di assistenza secondo l’art. 329g CO (nuovo)), che ne ridurrebbero la durata. Le ferie fruite durante il termine quadro non lo prolungano.

I capoversi 3-4 disciplinano l’estinzione del diritto. Quest’ultimo si estingue prima che siano state riscosse tutte le indennità giornaliere, in particolare se il figlio non ha più gravi problemi di salute. Esso non si estingue tuttavia se il figlio raggiunge la maggiore età durante il termine quadro.

Articolo 16k LIPG

Capoverso 1: Questa disposizione determina la forma dell’indennità di assistenza che, come per i casi di perdita di guadagno per chi presta servizio e di maternità, è versata sotto forma di indennità giornaliere.

Capoversi 2 e 3: Analogamente all’indennità di maternità, il diritto prevede 98 indennità giornaliere. A differenza di quanto previsto per l’indennità di maternità, le indennità giornaliere possono essere riscosse entro il termine quadro a seconda delle esigenze, in una sola volta o con delle interruzioni. La durata minima è di una settimana. Non possono quindi essere riscossi singoli giorni. Sussiste così la garanzia che è coperto l’80 per cento del reddito mensile – fino al limite massimo di 196 franchi (cfr. commento all’art. 16l). Il versamento in periodi di una settimana è imposto dalle modalità di fissazione dell’indennità giornaliera, che ricalcano quelle dell’indennità di maternità.

Capoverso 4: Questa disposizione disciplina il diritto all’indennità tra due genitori che adempiono entrambi le condizioni per usufruirne. Considerato che, di base, è prevista la suddivisione per metà del congedo, ma che i genitori possono cedersi dei giorni tra di loro (cfr. art. 329h cpv. 3 CO), si stabilisce che l’indennità è assegnata al genitore che usufruisce del congedo.

Articolo 16l LIPG

Per analogia, all’importo e al calcolo si applicano le regole dell’indennità di maternità, ovvero l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del congedo ed è limitata a 196 franchi al giorno. Se a causa di questa limitazione l’indennità di assistenza non copre l’80 per cento del salario, si applicano le disposizioni sulla continuazione del pagamento dello stipendio di cui agli articoli 324a e 324b CO.

Articolo 16m LIPG

Capoverso 1: La presente disposizione ha lo scopo di evitare un sovraindennizzo. Di principio, mentre si beneficia di un’indennità di assistenza non sono versate altre indennità giornaliere. Tuttavia è ipotizzabile che la nascita di un figlio avvenga in un periodo in cui un/a fratello/sorella è affetto/a da una malattia grave e, in tal caso, deve poter nascere un diritto all’indennità di assistenza. Come sancito all’articolo 16g LIPG, nella scala di priorità quest’ultima segue quella di maternità.

Capoverso 2: Al termine del congedo di maternità si può eventualmente tener conto dell’indennità per genitori con figli gravemente ammalati o infortunati, il cui importo sarà almeno pari a quello delle prestazioni elencate.

Articolo 20 capoverso 1 LIPG

Le disposizioni relative alla prescrizione e alla compensazione, essendo di carattere universale, sono riportate sotto «IV. Disposizioni varie». La norma applicabile all’indennità di maternità può essere ripresa per analogia: il diritto al ricupero di prestazioni non ricevute si estingue cinque anni dopo l’ultimo giorno di congedo fruito.

Titolo marginale dell’articolo 329 CO

Il titolo marginale dell’articolo 329 CO necessita di un’integrazione, poiché le nuove disposizioni sul congedo di assistenza devono essere inserite nel Codice delle obbligazioni.