Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Compendio

Il crescente bisogno di assistenza e cure al quale il sistema sanitario, da solo, non può far fronte, così come nuove forme di convivenza familiare e un numero sempre maggiore di donne che svolgono un’attività lucrativa hanno portato all’attenzione della politica i compiti di chi si occupa di familiari ammalati. Proprio per questi motivi, il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il «Piano d’azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti».

Per concretizzare gli adeguamenti di legge proposti nel piano d’azione, migliorando così la conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare, assieme al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFPG) e al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il presente avamprogetto di legge da porre in consultazione.

Punti essenziali dell’avamprogetto

Il nuovo articolo 329g del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220) disciplina l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio in caso di permesso per assistere un familiare o una persona prossima ammalata o infortunata.

Il permesso dal lavoro, con continuazione del pagamento dello stipendio intende consentire al maggior numero possibile di persone che esercitano un’attività lucrativa di assentarsi dal lavoro per assistere per brevi periodi i propri familiari senza perdita di stipendio. La durata massima del congedo breve è di tre giorni.

Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio In adempimento del postulato Seydoux-Christe 09.4199 «Congedo remunerato di durata sufficiente per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute» sono previsti i seguenti adeguamenti:

il nuovo articolo 329h CO sancisce il diritto a un congedo della durata massima di 14 settimane entro un termine quadro di 18 mesi per assistere un figlio gravemente ammalato o infortunato;

per tale congedo nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1) è introdotta un’indennità di assistenza. La LIPG disciplina già le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio nell’esercito e in caso di maternità. Le disposizioni del CO e della LIPG vengono correlate e armonizzate.

Il diritto spetta ai genitori professionalmente occupati che interrompono l’attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.

Estensione degli accrediti per compiti assistenziali nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Onde garantire l’autosufficienza in casa, un adeguamento dell’articolo 29septiesdella legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) concede il diritto ad accrediti per compiti assistenziali già a partire da una grande invalidità di grado lieve. Questa estensione promuove il riconoscimento dell’assistenza prestata dai familiari. Al tempo stesso, in futuro darà diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali anche l’assistenza a conviventi (coppie di concubini).

Ripercussioni finanziarie

Confederazione

Per la Confederazione, sia gli adeguamenti di legge concernenti le brevi assenze dal lavoro sia l’introduzione di un congedo di assistenza non hanno alcuna ripercussione sul piano finanziario e del personale.

L’estensione degli accrediti per compiti assistenziali ai casi di grande invalidità di grado lieve genererebbe circa un milione di franchi all’anno di costi aggiuntivi per l’AVS (uscite totali dell’AVS: circa 42,5