Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine
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sociazioni – eventualmente in collaborazione con lʼUFSP e la CFEGU – elaborino direttive che portino a una definizione più dettagliata per i relativi settori specialistici.
Sezione 1 Prescrizione di esami genetici che non pongono requisiti particolari
Articolo 5 Nel campo della medicina umana
Secondo il diritto vigente, per la prescrizione di esami diagnostici e farmacogenetici non è previsto un determinato titolo di perfezionamento (cfr. art. 13 cpv. 2 LEGU e contrario). Anche secondo il nuovo diritto, la prescrizione di questi esami sarà consentita a tutti i medici abilitati allʼesercizio della professione. La condizione è che non si tratti di esami che conformemente alle spiegazioni introduttive a questo capitolo pongono requisiti «particolari». Inoltre questi esami devono fornire risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili (cfr. le spiegazioni relative al cpv. 2). Se questa condizione è soddisfatta, gli esami diagnostici e farmacogenetici potranno essere prescritti anche da medici senza un titolo di perfezionamento corrispondente o una qualifica particolare nel campo della genetica umana in virtù dellʼarticolo 20 capoverso 3 lettera a nLEGU.
Pertanto, indipendentemente dal loro titolo di perfezionamento, i medici possono prescrivere conformemente alla lettera a unicamente gli esami farmacogenetici che non pongono requisiti particolari per lʼinterpretazione del risultato (cfr. cpv. 2). Tra questi rientrano in particolare i test che analizzano mutazioni e varianti chiaramente definite e la cui rilevanza per la scelta o il dosaggio del medicamento è evidente. Allo stesso modo occorre tenere presente la limitazione di cui al capoverso 3 (v. sotto).
Secondo la lettera b i medici sopra menzionati possono prescrivere anche esami genetici diagnostici. Così come per gli esami farmacogenetici occorre però tenere conto anche in questo caso delle limitazioni di cui ai capoversi 2 e 3.
I test genetici che si rivolgono al grande pubblico e sono reclamizzati o venduti su Internet servono talvolta anche a determinare diversi fattori di rischio di malattie (p. es. malattie cardiovascolari, difetti della coagulazione, diabete, intolleranze alimentari ecc.). Il pubblico destinatario è costituito per lo più da persone sane che cambiando il loro stile di vita (a livello di alimentazione e attività fisica, smettendo di fumare ecc.) vogliono incidere su eventuali rischi. Pertanto questi test sono eseguiti di norma prima che compaiano i sintomi (esami presintomatici). In base alle spiegazioni introduttive a questo capitolo, tali esami genetici dovrebbero essere prescritti da un medico specialista in possesso di un titolo di perfezionamento corrispondente (talvolta persino da determinati specialisti). La significatività di questi test però è spesso dubbia e solitamente essi generano più confusione che chiarezza. Il DFI ritiene pertanto che questi test dovrebbero avvenire in un contesto con assistenza medica personale e non essere ordinati su Internet. I medici assicurano unʼinformazione competente e indipendente. A seconda della situazione possono proporre alle persone interessate anche alternative adeguate. Dal punto di vista dellʼeconomia sanitaria non è tuttavia opportuno affidare esclusivamente a specialisti questo tipo di esami genetici. Per tale ragione, per gli esami genetici disciplinati alla lettera c viene fatta unʼeccezione al principio secondo cui gli accertamenti presintomatici dovrebbero essere effettuati soltanto da specialisti secondo lʼarticolo 20 capoverso 1 nLEGU. Ai medici sarà ora consentito, indipendentemente dal loro titolo di perfezionamento, prescrivere test che si rivolgono al grande pubblico e spesso accertano tutta una serie di rischi di malattie. Per le offerte di test nel campo della farmacogenetica non è necessario un disciplinamento particolare, in quanto si applicano le disposizioni di cui alla lettera a. Questa deroga non vale però per i test genetici che sono destinati al grande pubblico e riguardano le malattie rare, le anomalie cromosomiche, le malattie tumorali ereditarie, gli esami genetici prenatali, gli esami nellʼambito della pianificazione familiare nonché gli esami su persone incapaci di discernimento; questi test devono essere prescritti da un medico in possesso del relativo titolo di medico specialista.
La lettera d tiene conto del fatto che i test associati regolarmente a esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione (p. es. test alimentari, cfr. art. 35) possono essere eseguiti in singoli casi anche a scopo medico. In queste situazioni trovano applicazione le disposizioni dellʼambito medico (cfr. anche le relative spiegazioni nel messaggio concernente la nuova LEGU, n. 1.3.1.1).
11/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020