Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine

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Lʼobiettivo della trasmissione sicura di dati genetici di cui alla lettera c è raggiunto mediante la codifica tecnica («criptazione») dei mezzi di trasmissione.

Le persone che trattano dati nellʼambito dellʼesecuzione di esami genetici sono tenute alla pseudonimizzazione dei dati qualora questi ultimi siano trasmessi a un Paese che non offre una protezione adeguata (lett. d). Questa misura tecnica incrementerà il livello di sicurezza nel settore molto sensibile dellʼassegnazione di mandati per lʼanalisi di dati genetici (e di campioni, v. cpv. 3). Le disposizioni generali in materia di protezione dei dati nel diritto federale e nelle legislazioni cantonali, che sono attuate nella trasmissione di dati genetici allʼestero (in particolare per la comunicazione di dati

allʼestero secondo lʼarticolo 6 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati [LPD] e le relative disposizioni cantonali), saranno pertanto completate. È necessario naturalmente che venga rispettato anche lʼarticolo 29 lettera d nLEGU (consenso scritto della persona interessata

allʼesecuzione dellʼesame allʼestero).

Il capoverso 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai campioni. Anchʼessi quindi devono essere protetti dallʼaccesso illecito mediante misure tecniche e organizzative adeguate quali per esempio i controlli e le limitazioni degli accessi, così come dalla perdita illecita mediante registrazione, oppure ottenuti utilizzando dispositivi di trasporto sicuri che collegano i prescriventi al laboratorio di analisi.

Capitolo 2 Esami genetici in ambito medico

Conformemente allʼarticolo 20 capoverso 1 lettera a nLEGU, gli esami genetici in ambito medico possono essere prescritti da medici che possiedono un titolo federale di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra lʼesame in questione. La disposizione di cui allʼarticolo 20 capoverso 1 lettera b nLEGU, secondo cui anche altri medici in possesso di una qualifica particolare nel campo della genetica umana possono prescrivere esami genetici, è una norma orientata al futuro, in quanto oggi non esiste ancora una qualifica corrispondente. Le seguenti spiegazioni riguardanti lʼarticolo 20 capoverso 1 nLEGU si limitano pertanto alla disposizione di cui alla lettera a.

La determinazione di una malattia ereditaria o di una predisposizione a una malattia ai sensi

dellʼarticolo 20 capoverso 1 nLEGU può essere attribuito spesso a più settori specialistici medici. Per esempio la determinazione di un sospetto di fibrosi cistica, malattia polmonare, può rientrare sia nella sfera di competenza di un medico specialista in genetica medica sia in quella di un medico specialista in pneumologia. Inoltre gli esami farmacogenetici possono essere attribuiti anche a settori specialistici al di fuori della farmacologia e della tossicologia. Nella prescrizione di un medicamento, ai medici specialisti deve essere consentito, in linea di principio, di determinare le influenze genetiche sullʼeffetto del medicamento nel paziente.

Valutare se un esame genetico possa essere prescritto spetta – come sempre per lʼesecuzione di trattamenti e diagnosi mediche – al medico specialista. Per far questo egli si avvale di conoscenze, capacità e abilità professionali e rispetta i limiti professionali delle proprie competenze (art. 40 lett. a della legge del 23 giugno 200612 sulle professioni mediche, LPMed). A tal riguardo occorre tener presente che non solo gli specialisti ma anche i medici specialisti in medicina interna generale sono attivi in un settore in cui compaiono malattie o disturbi genetici. Si tratta di malattie che si manifestano relativamente di frequente, come alcuni difetti della coagulazione (p. es. disturbi al fattore V) o

lʼiperlipidemia familiare. In particolare, la determinazione e la terapia di malattie rare, anomalie cromosomiche o malattie tumorali ereditarie non sono invece attribuite al settore specialistico della medicina interna generale. Al contrario i medici con un titolo federale di perfezionamento in medicina

dellʼinfanzia e dellʼadolescenza sono specializzati, sulla base del loro perfezionamento e della loro attività, in malattie (talvolta rare) che insorgono nei bambini e negli adolescenti e devono essere in grado di prescriverne anche lʼanalisi genetica. Le associazioni di specialisti possono emanare per i loro membri raccomandazioni che stabiliscono per quali esami genetici consigliano la prescrizione da

11 RS 235.1

12 RS 811.11 9/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020