Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine

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Secondo il capoverso 2 gli esami genetici di cui al capoverso 1 lettere a e b devono fornire risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili (cfr. le relative spiegazioni nelle osservazioni introduttive a questo capitolo). I test genetici di cui al capoverso 1 lettera c esaminano di norma geni o varianti di geni noti e chiaramente definiti. In base alle spiegazioni relative al capoverso 1 lettera c secondo cui questi test dovrebbero avvenire in un contesto medico, si rinuncia a fissare unʼulteriore condizione riguardante la semplicità dellʼinterpretazione. Per gli esami di cui al capoverso 1 lettera d (esami genetici volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione) non vengono poste nel capitolo 3 condizioni riguardanti lʼinterpretazione. Pertanto anche nel capitolo 2 si tralascia questo aspetto. Tra lʼaltro occorre presumere in linea di principio che i test di caratteristiche degne di particolare protezione forniscano risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili.

Il capoverso 3 stabilisce che i medici senza un titolo di perfezionamento corrispondente possono prescrivere gli esami genetici summenzionati soltanto su persone capaci di discernimento. Lʼassistenza di bambini e altre persone incapaci di discernimento rientra nella competenza dei medici specialisti. Lo stesso vale per gli esami genetici prenatali e gli esami nellʼambito della pianificazione familiare (i cosiddetti accertamenti sul portatore di malattia).

Articolo 6 Nel campo dellʼodontoiatria

Secondo le informazioni della Società svizzera odontoiatri, non esistono ancora molti esami genetici eseguiti nel campo dellʼodontoiatria. Ai fini di una soluzione orientata al futuro, ai dentisti sarà consentito – in base alla raccomandazione 18/201915 della CFEGU – prescrivere determinati esami genetici farmacogenetici e diagnostici nel settore specialistico dellʼodontoiatria (cpv. 1). Tra questi non rientra per esempio la determinazione di sindromi genetiche che interessano anche i denti o le mascelle e che devono essere attribuite invece alle malattie rare.

Anche i dentisti possono prescrivere soltanto gli esami genetici di cui al capoverso 1 che non pongono requisiti particolari, soprattutto per lʼinterpretazione del risultato (cpv. 2). Inoltre sono consentiti soltanto esami su persone capaci di discernimento (cpv. 3). Sebbene si parta dal presupposto che i dentisti non prescrivono esami prenatali, per ragioni di chiarezza si precisa che questo tipo di esami non è ammesso. Gli esami nellʼambito della pianificazione familiare non sono rilevanti nel campo della farmacogenetica. Inoltre la definizione di «esami genetici diagnostici» (cfr. art. 3 lett. d nLEGU) esclude sia gli «esami prenatali» (cfr. art. 3 lett. f nLEGU) sia gli «esami nellʼambito della pianificazione familiare» (art. 3 lett. i nLEGU). Pertanto, in questo caso, una limitazione analoga allʼarticolo 5 capoverso 3 non è necessaria.

Lʼarticolo 26 capoverso 1 nLEGU stabilisce che il risultato di un esame genetico in ambito medico deve essere comunicato da un medico. Il capoverso 4 dellʼavamprogetto chiarisce quindi che il risultato di un esame genetico prescritto da un dentista deve essere comunicato da un dentista il quale tuttavia non deve corrispondere necessariamente alla persona prescrivente. Qualora dallʼesame emergano informazioni eccedenti, non possono essere comunicate.

Articolo 7 Nel campo della farmacia

A differenza della CFEGU16, il DFI è del parere che ai farmacisti abilitati allʼesercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale debba essere consentito prescrivere determinati esami farmacogenetici. Come esperti dei medicamenti, in possesso delle relative conoscenze sul metabolismo e sullʼeffetto dei medicamenti sul corpo umano, essi dispongono delle qualifiche necessarie per la prescrizione di esami secondo la presente disposizione.

Il capoverso 1 stabilisce che ai farmacisti è consentito prescrivere determinati esami farmacogenetici. La condizione è che questi esami non siano legati a un medicamento soggetto a prescrizione medica (lett. a), in quanto gli esami farmacogenetici finalizzati alla prescrizione di un medicamento devono essere ordinati da un medico. Anche un eventuale accertamento della causa della comparsa di un

15 Raccomandazione 18/2019 della CFEGU concernente la revisione dellʼOEGU – Parte 2: domande sulla prescrizione di esami genetici in ambito medico, disponibile solo in tedesco allʼindirizzo www.bag.admin.ch/gumek > Compiti e attività della Commissione > Documenti > Raccomandazioni

16 Cfr. raccomandazione CFEGU 18/2019 12/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020