Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine
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seguente rappresentazione grafica elenca alcuni esempi per lʼattribuzione di caratteristiche genetiche a una determinata categoria normativa della nuova LEGU.
Sebbene la nuova LEGU delinei già chiaramente le categorie normative ipotizzate, in alcuni casi possono sorgere dubbi. Il presente avamprogetto di ordinanza precisa quindi la delimitazione delle singole categorie.
Per lʼattribuzione di un esame genetico a una delle categorie normative sono determinanti il tipo di caratteristica esaminata (in particolare il suo contenuto informativo e lʼimportanza per la salute e la personalità della persona interessata) e lo scopo dellʼesame.
Allʼambito medico (cfr. art. 19 nLEGU) vengono attribuiti gli esami genetici che danno informazioni su possibili danni alla salute attuali o futuri o che riguardano altre caratteristiche rilevanti dal punto di vista medico. Si pensi per esempio alla determinazione di malattie ereditarie e agli esami farmacogenetici (cfr. le spiegazioni relative allʼart. 2 lett. a), ma anche allʼesame genetico di intolleranze alimentari o ai fattori di rischio per malattie che possono essere influenzate da un certo stile di vita (p. es.
diabete o determinate malattie cardiovascolari). Inoltre allʼambito medico viene attribuito in generale qualsiasi esame genetico che persegue uno scopo medico. Va sottolineato che i tipi di esami genetici menzionati allʼarticolo 19 nLEGU sono definiti in maniera sufficiente allʼarticolo 3 della stessa legge e non sono necessarie ulteriori spiegazioni a livello di ordinanza.
«Gli esami genetici al di fuori dellʼambito medico effettuati allo scopo di determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione» (esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione, cfr. art. 31 cpv. 1 nLEGU) comprendono gli esami i cui risultati non sono rilevanti per la salute, ma forniscono tuttavia informazioni su eventuali caratteristiche personali delicate. Per questo motivo è necessaria la protezione da abusi. Per rimarcare il limite tra le diverse categorie, il presente avamprogetto precisa quali caratteristiche sono attribuite alla categoria degli esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione (cfr. spiegazioni relative al capitolo 3 sezione 1). Si rinuncia a fornire una spiegazione sugli esami genetici che riguardano «caratteristiche personali» (art. 31 cpv. 1 lett. b nLEGU). Questi esami sono già definiti in modo sufficiente nella legge e non necessitano quindi di unʼulteriore distinzione.
In alcuni casi è possibile che un esame genetico di caratteristiche degne di particolare protezione persegua uno scopo medico (p. es. determinazione del tipo di metabolismo in una persona in forte sovrappeso). In questo caso sono applicabili i requisiti dellʼambito medico (per quanto concerne la
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