Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine

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terminare la filiazione o lʼidentità di una persona (cap. 5 nLEGU) potrebbe comportare difficoltà. Gli articoli 35 e 36 dellʼavamprogetto precisano la distinzione operata nella legge. Al riguardo si confrontino anche le osservazioni introduttive al numero 2.2 Novità principali.

Articolo 35 Esami genetici di caratteristiche fisiologiche

Il capoverso 1 stabilisce, in virtù dellʼarticolo 31 capoverso 3 nLEGU, ulteriori criteri che definiscono più in dettaglio gli esami genetici di caratteristiche fisiologiche menzionati allʼarticolo 31 capoverso 1 lettera a della legge. Si tratta di esami i cui risultati non danno informazioni su eventuali problemi di salute della persona interessata o su altre caratteristiche rilevanti dal punto di vista medico. In base a un elenco esemplificativo di esami, questa delimitazione viene chiarita (cpv. 2 lett. a–e).

Il capoverso 3 risolve altre questioni di delimitazione attribuendo espressamente determinati test allʼambito medico. Per lʼattribuzione è determinante il fatto che il risultato del test fornisca informazioni su un rischio di malattia o su unʼaltra caratteristica rilevante dal punto di vista medico (cfr. anche la frase introduttiva del cpv. 1). È questo il caso dei test che danno informazioni su intolleranze alimentari, su un eventuale potenziale di dipendenza o su una predisposizione a infiammazioni o lesioni, motivo per cui essi sono attribuiti allʼambito medico.

Del resto, un test può essere attribuito allʼambito non medico a determinate condizioni, malgrado lʼanalisi di mutazioni genetiche rilevanti per la malattia. La condizione è che le informazioni rilevanti per la malattia non confluiscano nel risultato del test e che questʼultimo si riferisca soltanto allo scopo dellʼesame (p. es. quali alimenti dovrei assumere per ottimizzare il mio peso). LʼUFSP persegue già oggi questa prassi di delimitazione per definire se un test può rientrare o meno nel campo

dʼapplicazione della LEGU.

In singoli casi è possibile che gli esami di cui al capoverso 2 perseguano uno scopo medico (p. es. determinazione del tipo di metabolismo in una persona in forte sovrappeso), per cui sono applicabili i requisiti dellʼambito medico (per quanto concerne la prescrizione cfr. le spiegazioni relative allʼart. 5 e 37, per quanto concerne lʼesecuzione in laboratorio cfr. le spiegazioni relative allʼart. 47).

Articolo 36 Esami genetici di caratteristiche concernenti lʼorigine, sia etnica sia dʼaltro tipo

Secondo la lettera a, allʼambito di disciplinamento degli esami genetici di caratteristiche concernenti lʼorigine, sia etnica sia dʼaltro tipo, sono attribuite le offerte di test genetici per determinare la regione di origine dei propri antenati (p. es. Africa del Nord, Europa del Sud ecc.) nonché lʼappartenenza a un popolo originario (p. es. celti), a un gruppo di popolazione o a unʼetnia.

Molte aziende di test genetici in questo ambito offrono inoltre la possibilità di cercare i familiari del cliente i cui dati si trovano nella banca dati dellʼazienda. La determinazione della filiazione o di un legame di parentela sottostà tuttavia alle regole dellʼambito dei profili del DNA (capitolo 5 nLEGU). Il confronto con una banca dati non rientra tra gli esami genetici di caratteristiche concernenti

lʼorigine,sia etnica sia dʼaltro tipo.

Lʼavamprogetto di ordinanza ammette unʼeccezione alla distinzione sopra descritta: secondo la lettera b è ammesso il confronto con le informazioni già disponibili riguardanti il patrimonio genetico di personaggi storici (p. es. Tutankhamon, Napoleone, Che Guevara ecc.) secondo le regole previste per gli esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione.

Sezione 2 Prescrizione

Articolo 37

Secondo lʼarticolo 34 capoverso 1 nLEGU, per la prescrizione degli esami in questo ambito sono presi in considerazione soltanto i professionisti della salute abilitati allʼesercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, ossia abilitati conformemente alle leggi sulle professioni mediche, sulle professioni sanitarie e sulle professioni psicologiche oppure secondo il diritto cantonale. Inoltre nellʼambito della loro formazione o del loro perfezionamento devono aver acquisito le conoscenze di base in genetica umana. Il professionista della salute ha in particolare la funzione di garantire la protezione dallʼabuso assistendo al prelievo di campioni. In questo modo è possibile garantire per esem-

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