Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine
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2. Tratti fondamentali dellʼavamprogetto
2.1. Contenuti del disciplinamento e struttura
Lʼavamprogetto della nuova OEGU (AP-OEGU) disciplina in particolare i seguenti aspetti:
- prescrizione di esami genetici in ambito medico da parte di professionisti della salute non medici (cfr. art. 5–7);
- concretizzazione della delimitazione degli ambiti in cui sono eseguiti gli esami genetici (cfr. art. 35–36);
- definizione dei professionisti della salute che possono prescrivere esami genetici al di fuori dellʼambito medico (cfr. art. 37);
- disposizioni riguardanti il sistema di autorizzazione per i laboratori genetici e i depistaggi genetici in ambito medico (art. 8–34) nonché per i laboratori genetici al di fuori dellʼambito medico (art. 38–56);
- disposizioni generali e disposizioni particolari per la protezione di campioni e dati genetici (cfr. art. 4, 22 e 50);
- disposizioni per gli esami genetici di caratteristiche non ereditarie (art. 57–59) nonché per la tipizzazione di gruppi sanguigni, caratteristiche ematiche e tissutali (art. 60–62);
- composizione della Commissione federale per gli esami genetici sullʼessere umano (art. 63);
- integrazione del contenuto dellʼOEGU-DFI nellʼOEGU (cfr. all. 2).
La struttura dellʼAP-OEGU riprende in ampia misura la suddivisione stabilita dalla nuova LEGU (nLE-GU) riguardante lʼesecuzione di esami genetici in ambito medico e al di fuori dellʼambito medico (cfr. capitoli 2 e 3 nLEGU). Questo vale in particolare per il disciplinamento dellʼautorizzazione alla prescrizione e del sistema di autorizzazione in ambito medico e al di fuori dellʼambito medico (capitoli 2 e 3 AP-OEGU). Le disposizioni per gli esami genetici di caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti e per gli esami genetici nellʼambito di trasfusioni di sangue e trapianti sono disciplinate nel capitolo 4 dellʼAP-OEGU. Poiché questi esami avvengono innanzitutto in ambito medico e lʼambito non medico è oggetto soltanto di una singola disposizione del capitolo 4 (art. 59), non si è tenuto conto della suddivisione degli ambiti sopra menzionata.
Gli esami eseguiti nellʼambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile (capitolo 4 nLEGU) non richiedono spiegazioni a livello di ordinanza. Anche per i cosiddetti «altri esami genetici al di fuori dellʼambito medico» (cfr. art. 31 cpv. 2 nLEGU) non sono necessarie disposizioni esecutive particolari. Tali esami non sono soggetti a un obbligo di autorizzazione e la loro prescrizione non è stata disciplinata a livello di legge in base al rischio di abuso trascurabile. A tal riguardo occorre tuttavia evidenziare che gli articoli 3 e 4 AP-OEGU (Pubblicità destinata al pubblico; Protezione dei campioni e dei dati genetici) valgono, in applicazione dellʼarticolo 14 e dellʼarticolo 10 nLEGU, anche per le persone che prescrivono o eseguono altri esami genetici.
Le disposizioni legali riguardanti gli esami nellʼambito dellʼallestimento di profili del DNA (capitolo 5 nLEGU) sono contenute, come finora, in unʼordinanza separata (ODCA).
2.2. Novità principali
Nuove categorie normative e delimitazione dellʼambito medico da quello non medico
Con lʼemanazione della nuova LEGU sono state introdotte nuove categorie normative che sono in parte concretizzate nel presente avamprogetto di ordinanza. Nella legge sono ora disciplinati gli esami genetici al di fuori dellʼambito medico nonché gli esami genetici di caratteristiche non ereditarie. La
4/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020