Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine
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modifiche nonché per le ispezioni (cfr. art. 64). Occorre partire dal presupposto che, semmai, soltanto pochissimi laboratori in Svizzera eseguiranno unicamente esami genetici al di fuori dellʼambito medico; secondo lʼattuale stato delle conoscenze dellʼUFSP, almeno per il momento non vi sono laboratori di questo tipo, anche se oggi questi esami potrebbero essere eseguiti ancora senza autorizzazione.
Per garantire la sicurezza di campioni e dati genetici si applicano ora le disposizioni generali per le persone prescriventi e per i laboratori che eseguono esami genetici (art. 4; valide anche per i laboratori che non sono soggetti allʼobbligo di autorizzazione). Queste disposizioni rappresentano in gran parte una concretizzazione delle disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni. Pertanto non comportano un onere molto superiore rispetto a quello attuale.
Lʼobbligo introdotto ora per i laboratori autorizzati di allestire un programma per la sicurezza dei campioni e dei dati genetici (cfr. art. 22, 50 nonché allegato 3) implica un onere limitato. Le misure tecniche e organizzative che devono essere definite dal singolo laboratorio, descritte nellʼallegato 3, rientrano tuttavia già ampiamente nello standard di protezione richiesto dal diritto vigente.
Ora anche i dentisti e i farmacisti possono prescrivere determinati esami genetici in ambito medico (cfr. art. 6 e 7). Queste prestazioni però non possono essere fatturate a carico dellʼAOMS
Gli esami genetici al di fuori dellʼambito medico possono essere prescritti ora soltanto da determinati professionisti della salute (cfr. art. 37). È vietata la prescrizione ad altri professionisti o privati.
4.4. Ripercussioni sullʼeconomia e sulla società
Le disposizioni del presente avamprogetto di ordinanza non vanno oltre a quelle già illustrate nel messaggio concernente la nuova LEGU (cfr. al riguardo le spiegazioni ai n. 3.4 e 3.5 del messaggio). Tuttavia, in alcuni ambiti il diritto di esecuzione precisa alcuni disciplinamenti molto concreti - contenuti nella legge - e le cui ripercussioni sono descritte in dettaglio qui di seguito.
La definizione dei professionisti della salute che possono prescrivere esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione (p. es. test genetici alimentari e sportivi) implica una lieve limitazione della libertà economica. Secondo lʼanalisi di mercato condotta nel 2015 su incarico dellʼUFSP44, anche i centri fitness offrono test genetici nel campo dello sport e dellʼalimentazione. In futuro essi dovranno sospendere questa offerta qualora non coinvolgano i professionisti della salute di cui allʼarticolo 37.
Per quanto concerne le ripercussioni sullʼAOMS e sui costi sanitari, è necessario stabilire quanto segue: gli esami genetici che sono prescritti da professionisti della salute non medici nonché quelli che possono essere prescritti da privati non sono rimunerati dallʼAOMS. Diverso è il caso degli esami genetici volti a determinare eventuali rischi di malattie, in quanto essi devono essere prescritti da un medico (compresi i test genetici rivolti al grande pubblico). Queste analisi genetiche e le consulenze a esse connesse sono rimunerate dallʼAOMS in base alle disposizioni determinanti (ordinanza sulle prestazioni45/ elenco delle analisi46) e alle tariffe vigenti. La revisione totale della LEGU e del relativo diritto di esecuzione non apporta cambiamenti in questo ambito. Da queste revisioni non bisogna quindi attendersi effetti sui costi sanitari. Tuttavia il DFI non possiede dati che indichino in che modo contribuiscono allʼaumento dei costi sanitari le persone che si sottopongono a un test genetico online allʼestero e che in seguito a un risultato incerto necessitano di un parere medico. In realtà queste persone chiedono già oggi una consulenza medica qualora la reputino necessaria.
LʼUFSP prevede di informare la popolazione in merito alle opportunità e ai rischi legati in particolare ai test genetici offerti su Internet, affinché le persone possano ricorrere agli esami genetici in modo consapevole e responsabile (cfr. n. 1.4.4.5 del messaggio concernente la nuova LEGU). Questo compito è svolto con le risorse esistenti.
44Analisi di mercato e valutazione dellʼevoluzione del mercato degli esami genetici al di fuori dellʼambito medico, disponibile in tedesco allʼindirizzo www.bag.admin.ch/it/gumg > Documenti
45 RS 832.112.31
46 Allegato 3 dellʼordinanza sulle prestazioni 37/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020