Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine
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sanguigni o caratteristiche ematiche o tissutali non sottostanno più alle disposizioni della LEGU, in quanto dalla loro esecuzione non risultano informazioni eccedenti. Gli accertamenti di tipi HLA associati alla malattia (p. es. HLA B27) in una persona che non presenta sintomi non sono considerate informazioni eccedenti, dato che in questo contesto non possono essere fornite informazioni su una malattia eventualmente imminente.
Questi esami genetici, che non sono eseguiti allo scopo di determinare una malattia o una predisposizione a una malattia, sono esenti già oggi dallʼobbligo di autorizzazione (cfr. art. 4 OEGU). È fatta salva la disposizione specifica di cui allʼarticolo 16 capoverso 2 lettera b nLEGU, che disciplina
lʼammissibilità degli accertamenti di compatibilità in un donatore incapace di discernimento.
Le tipizzazioni tissutali prenatali (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c nLEGU) dovranno essere equiparate alle tipizzazioni HLA eseguite dopo la nascita, dato che anche in questo caso saranno effettuati esami volti ad accertare la compatibilità. Questi esami non rientreranno più nel campo dʼapplicazione della legge. Sono fatte salve tuttavia le disposizioni di cui allʼarticolo 17 capoversi 1 lettera c e 2 lettera b nLEGU che restano quindi valide: esse non riguardano né la prescrizione né lʼesecuzione, bensì unicamente lʼammissibilità della tipizzazione tissutale prenatale e lʼinammissibilità della comunicazione dei relativi risultati prima della scadenza della dodicesima settimana di gravidanza.
La determinazione prenatale del fattore Rhesus fetale e di altre caratteristiche ematiche viene disciplinata separatamente (v. art. 61 e le successive spiegazioni).
Articolo 61 Esami genetici prenatali per la determinazione di gruppi sanguigni e caratteristiche
ematiche
La determinazione prenatale del fattore Rhesus fetale e di altre caratteristiche ematiche (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b nLEGU) non consiste né nella determinazione di una caratteristica che nuoce alla salute dellʼembrione o del feto, né in un esame di compatibilità tra il donatore e il ricevente in senso stretto (cfr. art. 60). Si tratta invece di un esame genetico prenatale nellʼambito degli esami di controllo durante la gravidanza (cfr. anche le relative spiegazioni nel messaggio concernente la nLEGU al n.
1.2.4.3)34. In senso più ampio tuttavia questo esame è eseguito nellʼambito di trasfusioni di emoderivati (p. es. immunoglobuline contro il fattore Rh).
Oggi questi esami genetici sottostanno al campo dʼapplicazione della LEGU, ma secondo lʼarticolo 4 OEGU sono esclusi dallʼobbligo di autorizzazione; dʼora in poi saranno soggetti alle disposizioni
dellʼarticolo 2 capoverso 2 nLEGU. Pertanto si applicheranno soltanto le disposizioni menzionate allʼingresso di questo articolo e gli esami continueranno a essere esclusi dallʼobbligo di autorizzazione; inoltre non è fissato alcun obbligo di consulenza genetica.
Articolo 62 Esami genetici nellʼambito delle cure post-trapianto
In virtù dellʼarticolo 2 capoverso 2 lettera c nLEGU, nel presente avamprogetto di ordinanza gli esami come la determinazione del chimerismo vengono per principio assoggettati agli stessi requisiti validi per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali. Le procedure utilizzate per la determinazione del chimerismo sono paragonabili allʼallestimento di profili del DNA (cfr. cap. 5 nLEGU). Gli esami volti a determinare il chimerismo non perseguono né lo scopo della determinazione della filiazione né di una caratteristica rilevante per una malattia o per un altro motivo medico e pertanto, conformemente allʼattuali prassi dellʼUFSP e del DFGP, non sono soggetti né allʼobbligo di autorizzazione né allʼobbligo di riconoscimento.
Secondo il capoverso 1 gli esami genetici nellʼambito delle cure post-trapianto sono esclusi dal campo dʼapplicazione della LEGU se non risultano informazioni eccedenti. Non emergono informazioni di questo tipo se viene utilizzata una procedura che analizza e valuta soltanto le sezioni del DNA necessarie allo scopo dellʼesame. Inoltre queste sezioni non possono contenere in particolare caratteristiche rilevanti per la malattia o per la farmacogenetica.
Attualmente in Svizzera per la determinazione del chimerismo sono applicate soltanto procedure in cui non si prevedono informazioni eccedenti.
34 FF 2017 4807 31/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020