Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine

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vengano interessate anche le cellule germinali e che la caratteristica venga trasmessa ai discendenti è elevata.

In caso di malattie o disturbi genetici alla base dei quali potrebbe esserci una mutazione non ereditaria e che non sono legati a malattie tumorali (p. es. mosaici o mitocondriopatie), non è possibile di solito accertare attraverso i sintomi se la mutazione avviene soltanto in determinate cellule del corpo oppure anche nei gameti. Per i casi dubbi si applicano quindi le disposizioni per la determinazione di caratteristiche ereditarie (cap. 1, 2, 4 e 8 nLEGU).

Solo per pochissime sindromi – che si manifestano tra lʼaltro molto raramente – si sa che si tratta di una mutazione che compare soltanto nelle cellule del corpo (p. es. sindrome di Proteo). Nella prassi clinica attuale tali sindromi sono trattate secondo le stesse prescrizioni valide per le sindromi ereditarie. Il DFI tuttavia non ritiene opportuno disciplinare questi pochi casi. Per tali ragioni, la presente disposizione stabilisce in virtù dellʼarticolo 2 capoverso 2 lettera c nLEGU che per tutti gli esami genetici di caratteristiche non ereditarie al di fuori di malattie tumorali si applicano le disposizioni previste per gli esami genetici di caratteristiche ereditarie.

Articolo 59 Esami genetici al di fuori dellʼambito medico

Il capoverso 1 precisa gli articoli di legge applicabili per gli esami genetici di caratteristiche non ereditarie al di fuori dellʼambito medico. Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni eccedenti, si applica lʼarticolo 33 della legge e non lʼarticolo 27 come nellʼambito medico. Poiché attualmente, da quanto risulta, questi esami non vengono impiegati nella prassi, si rinuncia per il momento a introdurre una disposizione derogatoria sullʼinformazione.

Se per gli esami genetici di caratteristiche non ereditarie al di fuori dellʼambito medico non si può escludere il coinvolgimento della via germinale, si applicano le disposizioni per la determinazione delle caratteristiche ereditarie al di fuori dellʼambito medico (cpv. 2).

Capitolo 5 Esami genetici nellʼambito di trasfusioni di sangue e di trapianti

Prima di un trapianto di organi, tessuti o cellule o di una trasfusione di sangue o emoderivati si esamina la compatibilità tra donatore e ricevente. Nella maggior parte dei casi si esegue una tipizzazione HLA o una determinazione del gruppo sanguigno. Dopo un trapianto di cellule staminali del sangue si verifica inoltre se le cellule donate sono riuscite a impiantarsi (determinazione del chimerismo). Questi esami genetici pongono in primo piano la salute del ricevente, e non la determinazione di una malattia ereditaria o di una predisposizione a una malattia o la determinazione della filiazione (v. spiegazioni relative allʼart. 62). Inoltre alcuni aspetti di questi esami genetici sono già disciplinati dalle disposizioni della legge del 15 dicembre 200031 sugli agenti terapeutici e della legge dellʼ8 ottobre 200432 sui trapianti nonché dalle relative ordinanze dʼesecuzione (in particolare dalle disposizioni sulla garanzia della qualità). Pertanto conformemente allʼarticolo 2 capoverso 2 nLEGU si applicano solo determinate disposizioni della LEGU per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali. Il Consiglio federale dispone inoltre della possibilità di fissare disposizioni derogatorie.

Di seguito vengono spiegate, anche in base alla raccomandazione 21/2019 della CFEGU33, le disposizioni che saranno valide ora per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali nonché per gli esami nellʼambito delle cure post-trapianto.

Articolo 60 Esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche o

tissutali

In virtù dellʼarticolo 2 capoverso 2 lettera a nLEGU, gli esami volti a determinare la compatibilità sono esclusi dal campo dʼapplicazione della legge. Pertanto, gli esami genetici per la tipizzazione di gruppi

31 RS 812.21

32 RS 810.21

33 Raccomandazione 21/2019 della CFEGU concernente la revisione dellʼOEGU - Parte 4b: esami genetici nellʼambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule, disponibile solo in tedesco allʼindirizzo www.bag.admin.ch/gumek > Compiti e attività della Commissione > Documenti > Raccomandazioni 30/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020