Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Se sono utilizzate procedure che potrebbero generare informazioni eccedenti, gli esami vengono assoggettati conformemente al capoverso 2 alle disposizioni di cui allʼingresso dellʼarticolo 2 capoverso 2 nLEGU, secondo cui si applicano soltanto determinati articoli della legge (in particolare riguardanti lʼinformazione e il consenso, le operazioni relative ai campioni e ai dati genetici nonché la comunicazione di informazioni eccedenti).

Come avviene già per gli esami di caratteristiche non ereditarie, anche per lʼinformazione riguardante la determinazione del chimerismo, non tutti i contenuti di cui allʼarticolo 6 nLEGU sono rilevanti. Il capoverso 3 stabilisce, in caso di esami da cui possono risultare informazioni eccedenti, quali aspetti devono essere considerati in particolare per lʼinformazione (cfr. le spiegazioni relative allʼart. 57 cpv. 4).

Nel trattamento di leucemie può rendersi necessario un trapianto di cellule staminali del sangue. Dopo il trapianto si verifica attraverso un esame genetico se nel sangue del paziente sono ancora presenti cellule tumorali (la cosiddetta malattia minima residua). Il capoverso 4 stabilisce che questi esami non vengono attribuiti agli esami genetici nellʼambito delle cure post-trapianto, bensì agli esami genetici volti a determinare caratteristiche che non sono trasmesse ai discendenti; pertanto in questo caso si applicano le disposizioni di cui allʼarticolo 57.

Capitolo 6 Composizione della Commissione federale per gli esami genetici sullʼessere umano

La legge del 21 marzo 199735 sullʼorganizzazione del Governo e dellʼAmministrazione (LOGA) e lʼordinanza del 25 novembre 199836 sullʼorganizzazione del Governo e dellʼAmministrazione (OLOGA) disciplinano le commissioni extraparlamentari dal 1° gennaio 200937 in maniera più ampia rispetto al momento in cui è entrata in vigore la LEGU. Per questo motivo si può rinunciare a riprendere

nellʼavamprogetto le diverse disposizioni esecutive dellʼOEGU vigente relative allʼorganizzazione della CFEGU (cfr. in particolare art. 30 cpv. 1 e 3 nonché 32–34 OEGU). Altri aspetti disciplinati finora a livello di ordinanza (p. es. art. 31 cpv. 2 OEGU) possono essere definiti nella decisione istitutiva (cfr. art. 8e cpv. 2 OLOGA).

Inoltre, dopo lʼentrata in vigore della LEGU, le commissioni extraparlamentari, mediante una modifica della legge del 17 dicembre 200438 sulla trasparenza, sono state assoggettate alle disposizioni di quest’ultima. Decadono pertanto anche le disposizioni vigenti concernenti la riservatezza.

Articolo 63

Il campo dʼapplicazione della nLEGU è stato ampliato: dʼora in poi anche i professionisti della salute dei campi della farmacia, dellʼalimentazione e della fisioterapia saranno abilitati a prescrivere determinati esami genetici. La CFEGU deve disporre, anche nei nuovi ambiti di disciplinamento, delle conoscenze specialistiche e dei relativi esperti.

La disposizione stabilisce gli ambiti che devono essere rappresentati dalle competenze specialistiche dei membri della CFEGU. Nonostante la precisazione apportata alla formulazione delle lettere a, b, d nonché f–j, queste ultime non contengono, ad eccezione della medicina del lavoro, novità a livello di contenuti. Dʼora in poi dovranno essere rappresentati i membri aventi conoscenze negli ambiti della farmacogenetica (lett. c) e dei test genetici al di fuori dellʼambito medico (lett. e). Come summenzionato, lʼambito della ricerca (lett. j) è rappresentato già oggi nella CFEGU. Esso assume ora un nuovo significato in quanto la CFEGU esprimerà un parere anche in merito alle disposizioni della legge del 30 settembre 200139 sulla ricerca umana (LRUm) (cfr. art. 2a LRUm introdotto con la revisione della

35 RS 172.010

36 RS 172.010.1

37 Cfr. LF del 20 marzo 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

38 RS 152.3

39 RS 810.30 32/37 Rapporto esplicativo OEGU maggio 2020