Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
- autoveicoli pesanti a due assi, esclusi gli autobus a due assi;
- autoveicoli pesanti a tre assi, inclusi gli autobus e gli autosnodati a tre assi.
Per promuovere queste nuove tecnologie la compensazione di peso sarà concessa anche per
autotreni o autoarticolati composti da tali veicoli. Nel caso di sistemi a emissioni zero (come ad es.
quello puramente elettrico) sarà inoltre ammessa una compensazione fino a 2 tonnellate, in linea con le prescrizioni europee più avanzate.
Quale soluzione specifica svizzera, nel traffico interno si potrà inoltre compensare il peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa anche nel caso di veicoli a motore a quattro o cinque assi
analogamente agli altri veicoli.
I carichi massimi ammessi per asse rimangono invariati, per cui non si dovrebbe avere praticamente alcun effetto negativo a livello di usura delle strade.
Nel traffico internazionale all’interno dell’UE potranno usufruire della deroga al peso massimo gli
autobus a tre assi (inclusi gli autosnodati), gli autocarri a due o tre assi e gli autotreni da essi composti nonché i trattori a sella con o senza semirimorchio, mentre sul territorio svizzero ne avranno diritto tutti gli autoveicoli pesanti e le combinazioni da essi costituite (su richiesta del settore interessato, anche quelli a quattro e più assi). Saranno esclusi unicamente gli autobus a due assi, per i quali, come
nell’UE, è già autorizzato un peso superiore pari a 19,5 tonnellate, anche senza propulsione alternativa (contro le 18 tonnellate di altri autoveicoli a due assi con motore convenzionale).
Una dicitura da riportare nella licenza di circolazione potrà essere elaborata d’intesa con le autorità d’immatricolazione.
1.5 Compensazione del peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa di autofurgoni e camper che superano il limite delle 3,5 tonnellate solo a causa della tecnologia alternativa
1.5.1 Situazione iniziale
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/64514 gli Stati membri dell’UE possono autorizzare, nel proprio territorio, i titolari di una patente di categoria B a guidare veicoli adibiti al trasporto di cose con peso totale fino a 4,25 tonnellate invece che 3,5 tonnellate se dotati di un sistema di propulsione alternativa, a condizione di possedere la patente da almeno due anni, di non trainare un rimorchio e che il superamento del peso massimo ammesso di 3,5 tonnellate sia esclusivamente dovuto al sistema di propulsione alternativa (nuova lett. c in art. 6 par. 4 della direttiva 2006/126/CE15). Con questa misura l’UE intende compensare gli svantaggi legati al peso delle nuove tecnologie e promuovere la diffusione di tali veicoli al fine di ridurre le emissioni di CO2.
La mozione Bourgeois16 (18.3420), adottata dal Consiglio nazionale il 28 settembre 2018 e dal Consiglio degli Stati il 18 giugno 2019, incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali in modo tale da poter compensare il peso delle batterie elettriche degli autofurgoni con peso totale di 3,5 tonnellate.
La licenza di condurre di categoria B autorizza a guidare autofurgoni di peso totale fino a 3,5 tonnellate. Per ridurre le emissioni di CO2 si ricorre sempre più spesso a sistemi di propulsione alternativa alimentati da elettricità, idrogeno, gas naturale (incluso il biogas), gas di petrolio liquefatto o energia meccanica (incluso il calore residuo) immagazzinata o prodotta a bordo (art. 95 cpv. 1bisOETV o art. 9a cpv. 1 P-OETV), che sono in genere più pesanti rispetto ai convenzionali motori a benzina o diesel. Se non si riduce il carico utile, tali veicoli dovranno superare le 3,5 tonnellate ed essere considerati autocarri. Non potranno essere più guidati con la categoria B neanche i camper leggeri muniti di un sistema di propulsione alternativa.
14 Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29.
15 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, GU L
403 del 30.12.2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/933, GU L 165 del 2.7.2018, pag. 35.
16 «Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate». 10/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332