Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 11 cpv. 2 lett. e e f
Lett. e: La definizione del tipo di veicolo «autofurgone» è stata modificata. Al numero 1 sono contemplati, come finora, veicoli adibiti al trasporto di cose con peso totale fino a 3,50 t (categoria UE N1). Al numero 2 sono ora considerati tali anche i veicoli della categoria UE N2 con peso totale superiore a 3,50 t e non oltre 4,25 t se dotati di propulsione alternativa ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 P-OETV e il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione. A questi autofurgoni ora classificati come autoveicoli leggeri (secondo l’art. 10 cpv. 2 lett. b P-OETV) si applicano le prescrizioni tecniche armonizzate UE per i veicoli della categoria N2, tra cui la possibilità di continuare a essere muniti di nove posti a sedere (v. regolamento (UE) 2018/858 all. 1 parte A punto 3.5 lett. b). Gli autofurgoni fino a 3,50 t (n. 1) continuano a essere soggetti alle prescrizioni tecniche armonizzate UE per i veicoli della categoria N1. A seguito all’allineamento con il diritto europeo, possono ormai disporre
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di solo sette posti a sedere compreso quello del conducente (v. regolamento (UE) 2018/858 all. 1 parte A punto 3.5 lett. b).
Lett. f: Nella definizione del tipo di veicolo «autocarro» è stato adeguato il rimando fra parentesi alle categorie di veicoli UE. Occorre infatti menzionare che i veicoli della classe N2, ora considerati autofurgoni, non sono autocarri.
Art. 33 cpv. 2bis
È stata inserita l’espressione «autofurgoni della classe N2». Secondo l’articolo 33 capoverso 2 lettera b OETV, per tali autofurgoni (definizione v. art. 11 cpv. 2 lett. 2 n. 2 P-OETV) vigono gli stessi intervalli d’esame degli altri autofurgoni (4-3-2-2 anni ecc.). Se impiegati nel traffico transfrontaliero devono inoltre
37 essere sottoposti a controllo ogni anno secondo le disposizioni dell’accordo sui trasporti terrestri .
Art. 38 cpv. 1 lett. s e 1bislett. o
Gli spoiler posteriori retraibili che dispongono di un’omologazione UE non devono essere considerati nella determinazione della lunghezza e della larghezza del veicolo. L’allegato I del regolamento (UE) n.
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1230/2012 cui si rimanda prescrive essenzialmente che gli spoiler:
- in posizione retratta, sporgano posteriormente di al massimo 200 mm e su ogni lato di al massimo 25 mm;
- anche in posizione estesa, non aumentino la larghezza del veicolo di oltre 2,60 m;
- anche in posizione estesa, garantiscano il rispetto delle condizioni relative al percorso circolare del veicolo e il limite di spostamento laterale dello sbalzo superiore;
- non aumentino la capacità di carico del veicolo; e
- possano essere retratti in modo tale da non impedire il trasporto intermodale.
Art. 39 cpv. 1 frase introduttiva
L’articolo 39 capoverso 1 vigente prescrive l’applicazione delle normative UE sulle dimensioni e i pesi di cui alle lettere a e b anche se divergono dalle prescrizioni svizzere. Contrastando con le speciali agevolazioni destinate dalla modifica ai veicoli immatricolati in Svizzera che circolano nel traffico interno, ossia la possibilità di compensare la lunghezza dei serbatoi di idrogeno per i veicoli alimentati da questa fonte di energia (v. cap. 1 parte A punto 1.3 del presente rapporto) e il peso aggiuntivo di sistemi di propulsione alternativa per i veicoli a quattro e cinque assi (v. cap. 1 parte A punto 1.4.2 del presente rapporto), la frase introduttiva è stata modificata in modo da poter ancora adottare pesi e dimensioni UE,
36 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
37 L’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri, concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.740.72), rimanda, nell’allegato 1 sezione 3, alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51. Nell’articolo 5 paragrafo
1 lettera b, la direttiva 2014/45/UE prescrive controlli annuali per i veicoli della categoria N2.
38 Per il riferimento bibliografico alle singole disposizioni del regolamento UE si veda cap. 1 parte A punto 1.2.1 del presente rapporto esplicativo. 19/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332