Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
A Tecnologie ecologiche volte a ridurre le emissioni di CO2 di veicoli commerciali e camper
Per realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima, l’UE si propone di ridurre del 30 per cento entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori del 2005. Nel settore stradale
apportano un contributo in questo senso le nuove cabine di guida aerodinamiche per autocarri e trattori a sella, gli spoiler progettati per migliorare l’aerodinamica di veicoli a motore pesanti e relativi rimorchi nonché la compensazione del peso dei sistemi di propulsione alternativa e a emissioni zero.
Le tecnologie e i dispositivi ecologici risultano tuttavia interessanti per le imprese solo se non hanno ripercussioni negative, in particolare sulla capacità di carico. Le nuove norme europee, tenendo conto di questo aspetto, sono ritenute opportune e saranno pertanto applicate anche in Svizzera.
Su richiesta del settore svizzero dei trasporti, è inoltre aumentata la lunghezza massima autorizzata di autocarri e trattori a sella pesanti alimentati a idrogeno per consentire l’installazione del serbatoio di idrogeno senza pregiudicare la capacità di carico.
Contemporaneamente è attuata la mozione Bourgeois1 (18.3420), che incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali in modo tale da poter compensare il peso delle batterie elettriche degli
autofurgoni con peso totale di 3,5 tonnellate.
1.1 Cabine di guida per autocarri e autoarticolati pesanti
1.1.1 Situazione iniziale
Con il regolamento (UE) 2019/18922 l’UE introduce a partire dal 1° settembre 2020 (decisione UE 2019/9843) delle disposizioni tecniche concernenti la configurazione aerodinamica delle cabine di guida di autocarri e trattori a sella di peso superiore alle 3,5 tonnellate che, riducendo la resistenza all’aria, migliorano l’efficienza energetica e producono in questo modo una diminuzione delle emissioni di CO2 stimata tra il 3 e il 5 per cento. Le cabine così configurate
avranno un muso allungato dalle forme arrotondate e parabrezza
più ampi che migliorano la visuale e riducono le zone non visibili
immediatamente davanti e lateralmente alla cabina, migliorando in
particolare la sicurezza di ciclisti e pedoni e permettendo, secondo
stime della Commissione europea, di risparmiare ogni anno fino a
500 vite umane in tutta l’UE. L’estremità anteriore della cabina avrà
inoltre spazio sufficiente per una zona di assorbimento d’urto (un
cosiddetto «crash box») che in caso di collisione attenua gli effetti dell’impatto, proteggendo così gli occupanti di altri veicoli come pure dell’autocarro o del trattore a sella in questione. Poiché le nuove cabine saranno in genere più lunghe di 80-90 cm rispetto ad oggi, le attuali lunghezze massime
consentite per autocarri, autotreni e autoarticolati pesanti potranno essere superate, a condizione che non ne derivi un aumento della capacità di carico. Nonostante l’UE non preveda esplicitamente
limitazioni della lunghezza, i limiti sono posti dalle prescrizioni relative al percorso circolare, secondo le quali ciascun veicolo e combinazione di veicoli deve poter percorrere, in entrambe le direzioni, un intero tracciato circolare di 360° avente raggio esterno di 12,5 metri e interno di 5,3 metri, senza che le
1 «Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate».
2 Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17.
3 Decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell’efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza, GU. L 164 del 20.6.2019, pag. 30. 6/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332