Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2.2. Obbligo di indossare il casco per i conducenti di e-bike lente
In Europa le e-bike lente sono fondamentalmente equiparate in tutto e per tutto alle biciclette. Un obbligo generale del casco per i ciclisti è previsto solo eccezionalmente (ad es. in Spagna su strade extraurbane e a Malta) e in diversi Paesi sono tenuti a indossarlo solo i bambini (ad es. in Austria,
Repubblica Ceca, Croazia e Svezia). Mentre nella maggior parte degli Stati europei i conducenti di ebike veloci devono indossare un casco da moto, in Germania basta un casco da bici.
2.2.3. Obbligo di equipaggiare il veicolo di tachimetro
Nell’UE le biciclette elettriche a pedalata assistita che superano i 25 km/h devono essere dotate di tachimetro (v. regolamento delegato (UE) n. 3/201431, all. VIII punto 1.2.1). Le e-bike lente (fino a 25 km/h con sola pedalata assistita e potenza fino a 250 watt) non sono disciplinate nelle prescrizioni tecniche UE; esiste comunque un’apposita norma europea, che non prevede però l’uso del tachimetro (EN 15194, Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC). La modifica proposta
consentirebbe di rispettare il principio «Cassis-de-Dijon» di cui all’articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 199532 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), non dovendo le e-bike lente che con pedalata assistita non superano i 25 km/h essere dotate di tachimetro. L’obbligo proposto per le e-bike veloci è invece conforme alle norme internazionali.
3 Attuazione
Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti.
Le agevolazioni relative alla guida di veicoli adibiti al trasporto di cose e camper che superano il limite di peso delle 3,5 tonnellate solo a causa di un sistema di propulsione alternativa richiederanno
eventualmente l’adeguamento di determinate normative fiscali cantonali.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Ordinanza del 19 giugno 199533 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Art. 9a (nuovo)
Per definire i termini «propulsione alternativa» e «propulsione a emissioni zero» è stato creato un nuovo articolo. La definizione del primo, già presente nell’OETV, è stata stralciata dall’articolo 95 capoverso 1bise trasferita nell’articolo 9a capoverso 1 P-OETV (e corrisponde a quella dell’articolo 2 della direttiva 96/53/CE34). Quella del secondo è nuova e viene inserita nel capoverso 2 dello stesso articolo. Le propulsioni a emissioni zero costituiscono un sottoinsieme delle propulsioni alternative di cui al capoverso 1 e la loro definizione corrisponde a quella del regolamento (UE) 2019/124235.
Art. 10 cpv. 2 e 3 (nuovo)
Cpv. 2: La definizione degli autoveicoli leggeri è stata estesa. Fa sostanzialmente ancora riferimento al limite di peso totale di 3,5 t (lett. a), ma contempla una deroga (lett. b). Rientrano ora tra gli autoveicoli leggeri anche i veicoli adibiti al trasporto di cose considerati autofurgoni con peso totale fino a 4,25 t se dotati di propulsione alternativa ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 P-OETV e il superamento delle 3,50 t è dovuto esclusivamente al sistema di propulsione.
Cpv. 3: Il termine «autoveicoli pesanti» è ora definito in un capoverso separato.
31 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione del 24 ottobre 2013 che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/129, GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106.
32 RS 946.51
33 RS 946.41
34 Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.
35 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202. 18/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332