Rapporto ordinanze

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

valide per gli altri autoveicoli leggeri, bensì quelle per gli autoveicoli pesanti. Sono pertanto eccettuati nelle lettere a e b e riportati nella lettera c.

Art. 65 cpv. 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

Cpv. 5: Se dotati di cabine di guida aerodinamiche allungate conformi alle prescrizioni UE (v. rimando in art. 94 cpv. 1terP-OETV) o di serbatoi di idrogeno per l’alimentazione del veicolo:

- gli autoveicoli possono superare la lunghezza di 12,00 m (per gli autobus vige una lunghezza massima di 13,50 m se a due assi e di 15,00 m se a più di due assi a prescindere dal tipo di cabina);

- gli autoarticolati possono superare la lunghezza di 16,50 m.

Cpv.6: Se dotati di cabine di guida aerodinamiche allungate conformi alle prescrizioni UE o di serbatoi di idrogeno per l’alimentazione del veicolo:

- gli autotreni possono superare la lunghezza di 18,75 m, purché il veicolo trattore sia un autoveicolo diverso da un autobus.

Secondo la cifra II capoverso 2 P-ONC, il capoverso 6 si applica fino al 31 dicembre 2030 (v. in merito il punto 6.2 del presente rapporto esplicativo).

Art. 67 cpv. 1tere 1quater

Cpv. 1ter: Sono aggiunti i veicoli di cui al capoverso 1 lettera b ONC (autoveicoli a quattro assi), ossia anche il peso effettivo dei veicoli a propulsione alternativa a quattro assi potrà essere aumentato del peso richiesto dalla tecnologia alternativa rispetto a una convenzionale, senza tuttavia superare le 33,00 t.

Ai veicoli a motore pesanti di cui al capoverso 1 lettere b, c, d ed e ONC con propulsione alternativa a emissioni zero (v. art. 9a cpv. 2 P-OETV), per compensare il peso del sistema a emissioni zero, è inoltre concesso avere fino a 2 t di peso supplementare (invece di 1 t come per altre tipologie di propulsione alternativa come ad es. quella a gas). Se i veicoli elencati di seguito sono dotati di un sistema di propulsione a emissioni zero, il loro peso totale potrà dunque essere aumentato del peso richiesto dalla tecnologia a emissioni zero rispetto a una convenzionale, ma essere al massimo di:

- 34,00 t per i veicoli a motore a quattro assi;

- 30,00 t per gli autosnodati a tre assi;

- 28,00 t per gli autoveicoli a tre assi se l’asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e sospensioni ad aria o equivalenti riconosciute, oppure se entrambi gli assi motori posteriori sono dotati di ruote gemellate e il carico su ogni asse non supera le 9,50 t;

- 27,00 t per gli autoveicoli a tre assi che non sono equipaggiati di ruote gemellate o sospensioni ad aria;

- 20,00 t per i veicoli a motore a due assi, esclusi gli autobus a due assi (per i quali è di 19,50 t a prescindere dal sistema di propulsione).

Cpv. 1quater: Potrà essere aumentato del peso richiesto dalla tecnologia di propulsione alternativa rispetto a una convenzionale anche il peso effettivo di veicoli a motore con più di quattro assi e combinazioni di veicoli, senza tuttavia superare:

- 41,00 t per i veicoli a motore con più di quattro assi, gli autotreni e gli autoarticolati con sistema di propulsione alternativa oppure 45,00 t se questi veicoli sono utilizzati nel trasporto combinato non accompagnato;

- 42,00 t per i veicoli a motore con più di quattro assi, gli autotreni e gli autoarticolati con sistema a emissioni zero oppure di 46,00 t se questi veicoli sono utilizzati nel trasporto combinato non accompagnato.

Secondo la cifra II capoverso 2 P-ONC, il capoverso 1quatersi applica fino al 31 dicembre 2030 (v. in merito il punto 6.2 del presente rapporto).

23/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332