Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
azionamento massime ammesse per i freni azionati a mano degli autoveicoli leggeri e applicare loro quelle previste per tutti gli altri veicoli.
4.2 Ordinanza del 13 novembre 196242 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Art. 3b cpv. 1 e 2 lett. e
Sui ciclomotori l’obbligo di indossare il casco, finora limitato al conducente, è esteso anche ai passeggeri. Questo per proteggere meglio soprattutto i bambini trasportati su un seggiolino o un rimorchio.
Finora le persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita (ad es. e-bike lente) sono esentate dall’obbligo di portare il casco. Questa eccezione viene abrogata. Considerato che sia le e-bike lente sia gli altri ciclomotori leggeri (quali i monopattini elettrici tradizionali; art. 18 lett. b OETV) e i monopattini elettrici autobilanciati (art. 18 lett. d OETV) presentano le stesse velocità massime consentite, appare sensato applicare l’obbligo del casco ai conducenti di tutti questi mezzi. Secondo il Consiglio federale, non è infatti giustificabile trattare diversamente i conducenti di veicoli appartenenti allo stesso gruppo dei «ciclomotori».
In futuro, saranno dunque soggetti all’obbligo di indossare il casco anche i conducenti di e-bike lente e di monopattini elettrici. All’interno della categoria dei ciclomotori rimangono esentate unicamente le persone su sedie a rotelle motorizzate (in virtù della deroga di cui al vigente art. 3b cpv. 2 lett. g ONC).
I requisiti minimi per i caschi da indossare sui ciclomotori sono già stabiliti e coincidono con la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC).
Art. 30 cpv. 2
Questa disposizione esenta oggi dall’obbligo di accendere le luci durante il giorno tutti i tipi di veicoli che non siano autoveicoli o motoveicoli. Con la modifica l’obbligo viene esteso, insieme a quello di usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione, a tutti i veicoli a motore tranne quelli guidati da una persona a piedi (ad es. carri a mano provvisti di motore o e-bike spinte a mano) o con velocità massima fino a 10 km/h. Il vantaggio di circolare di giorno con le luci accese, ossia una migliore visibilità per gli altri utenti stradali, è in effetti trascurabile a velocità inferiori ai 10 km/h, tanto più che i veicoli a motore con velocità massima di 10 km/h non devono neanche essere muniti di dispositivi di illuminazione fissi (art. 120a lett. a OETV). Rimane invariata l’attuale deroga per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1970.
Art. 42 cpv. 4
Secondo l’articolo 42 capoverso 4 i conducenti di ciclomotori devono rispettare le norme vigenti per i ciclisti Questa disposizione deve essere precisata in modo da differenziarli dai ciclisti per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità. In futuro le biciclette elettriche e gli altri ciclomotori dovranno osservare i limiti massimi generali e segnalati (in particolare nelle zone di incontro e a 30 km/h). Il rispetto del limite massimo consentito sarà facilitato dall’introduzione dell’obbligo di equipaggiare di tachimetro i ciclomotori con velocità massima di oltre 25 km/h con pedalata assistita o superiore a 20 km/h con il solo motore.
Art. 58 cpv. 6 (nuovo)
Per proteggere gli utenti più vulnerabili, gli spoiler posteriori che sporgono oltre la lunghezza massima autorizzata del veicolo potranno essere messi in posizione di utilizzo solo su strade su cui è consentita la circolazione oltre i 50 km/h. Ciò vale anche per gli spoiler posteriori finora autorizzati, che sporgono sul retro non oltre 50 cm rispetto alla lunghezza ammessa del veicolo. La formulazione usata nel testo dell’ordinanza («… devono essere retratti») implica che tali dispositivi devono essere chiusi prima della limitazione della velocità.
Art. 59a cpv. 2
Pur essendo considerati veicoli a motore leggeri, gli autofurgoni della classe N2 devono soddisfare i requisiti tecnici concernenti gli autocarri, per cui non si applicano loro le prescrizioni sui gas di scarico
42 RS 741.11 22/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332