Rapporto ordinanze

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Diventando autocarri, gli autofurgoni sarebbero soggetti, per quanto riguarda l’utilizzo, alle disposizioni per i veicoli a motore pesanti, per cui non potrebbero circolare di domenica e di notte, dovrebbero essere equipaggiati di tachigrafo e i conducenti disporre di un certificato di capacità per il trasporto di merci e sottostare alle prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo.

1.5.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione

In futuro, gli autofurgoni a propulsione alternativa potranno avere un peso totale fino a 4,25 tonnellate ed essere considerati veicoli a motore leggeri purché il peso che eccede le 3,5 tonnellate sia dovuto unicamente al sistema di propulsione alternativa. Come nell’UE, dovranno tuttavia soddisfare i requisiti tecnici applicati agli autocarri, poiché in caso contrario mancherebbero prescrizioni specifiche in materia di esami tecnici e, anche se la Svizzera ne creasse di proprie con gli elevati costi ad essi connessi, i veicoli standardizzati di produzione europea non vi risulterebbero conformi, con la conseguenza che i veicoli importati dall’UE non beneficerebbero della nuova normativa e, semmai ve ne fossero, i pochi veicoli disponibili sarebbero decisamente più costosi di quelli europei.

A prescindere da questo, la regolamentazione svizzera si spinge ben oltre quella UE, considerando i veicoli in questione autofurgoni e quindi veicoli a motore leggeri sotto tutti i punti di vista, per cui non si applicheranno le prescrizioni vigenti per gli «autoveicoli pesanti». In particolare:

- i conducenti non saranno soggetti alle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo e i veicoli non dovranno essere equipaggiati di tachigrafo;

- sarà consentito trainare un rimorchio e sarà sufficiente la licenza di categoria B o BE, senza l’obbligo di conseguire un certificato di capacità;

- non sarà obbligatorio installare un limitatore di velocità;

- si applicheranno gli intervalli fra i controlli periodici obbligatori vigenti per gli autofurgoni.

Nel traffico internazionale suddette deroghe non possono essere fatte valere, in quanto nell’UE gli autofurgoni di peso superiore alle 3,5 tonnellate sono considerati veicoli adibiti al trasporto di cose della categoria N2 («classe» nella legislazione svizzera; v. art. 4 par. 1 lett. b voce ii del regolamento (UE) 2018/85817) e quindi non esenti.

Questi autofurgoni saranno esclusi anche dal divieto svizzero di circolazione domenicale e notturna ed esentati dalla tassa sul traffico pesante.

Nel traffico interno i conducenti non saranno soggetti al divieto di guidare veicoli a motore pesanti sotto l’effetto dell’alcol (art. 2a cpv. 1 lett. c ONC). Essendo tale aspetto disciplinato diversamente a seconda dei Paesi UE, si applica la normativa in materia di veicoli adibiti al trasporto di cose di oltre 3,5 tonnellate dei singoli Stati.

L’ordinanza del 30 novembre 201218 sulla riduzione delle emissioni di CO (ordinanza sul CO ) prevede

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dal 1° gennaio 2020 il versamento di una sanzione per le emissioni di CO2 degli autofurgoni (art. 2 lett. abisin combinato disposto con art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO ). Nella consultazione19 sulla revisione

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parziale dell’ordinanza sul CO2 aperta dal 4 maggio al 25 agosto 2020 si è già proposto, al fine di incentivare l’importazione di veicoli a emissioni zero, di calcolare nel parco furgoni i veicoli adibiti al trasporto di cose analoghi di peso fino a 4,25 tonnellate, a condizione che il peso eccedente le 3,5 tonnellate sia dovuto unicamente alla nuova tecnologia. Il requisito secondo cui i veicoli devono essere a emissioni zero in base alla procedura di misurazione normalizzata limita l’imputazione ai soli veicoli elettrici a batteria e a pile a combustibile, allineando ulteriormente la normativa svizzera al diritto europeo

17 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU l 151 del 14.6.2018, pag. 1.

18 RS 641.711

19 Fino al 25.8.2020: www.admin.ch -> Diritto federale -> Consultazioni -> Procedure di consultazione in corso -> DATEC > Revisione parziale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2); dal 26.8.2020: www.admin.ch -> Diritto federale -> Consultazioni -> Procedure di consultazione concluse -> 2020 -> DATEC > Revisione parziale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2). 11/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332