Rapporto ordinanze

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

senza tuttavia renderli obbligatori. Ciò consente di scegliere tra le norme UE e le specifiche disposizioni svizzere proposte agli articoli 94 capoverso 1tere 95 capoversi 1bise 1terP-OETV.

Art. 94 cpv. 1ter(nuovo)

Lett. a: Gli autoveicoli pesanti, esclusi gli autobus, possono essere più lunghi di 12,00 m se dotati di una cabina di guida aerodinamica conforme alle prescrizioni UE.

Lett.b: In caso di alimentazione a idrogeno la lunghezza di 12,00 m può essere superata anche per compensare la lunghezza dell’apposito serbatoio collocato dietro la cabina del conducente.

Le lunghezze supplementari non possono comportare un aumento della capacità di carico e devono

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essere rispettati i requisiti relativi al percorso circolare e allo spostamento laterale .

N.B.: Per gli autobus si applicano le lunghezze di cui all’articolo 94 capoverso 1 lettere b-d, che non possono essere superate.

Art. 95 cpv. 1bise 1ter(nuovo)

Cpv. 1bis: La definizione di propulsione alternativa è stralciata e trasferita nel nuovo articolo 9a capoverso 1 P-OETV.

Vengono inclusi nel capoverso anche i veicoli di cui al capoverso 1 lettere c (autofurgoni) e g (autoveicoli a quattro assi). Potrà ora essere aumentato del maggior peso richiesto dalla tecnologia di propulsione alternativa rispetto a una convenzionale anche il peso totale di autofurgoni e veicoli a motore a quattro assi a propulsione alternativa, che dovrà tuttavia essere al massimo di:

- 33,00 t per gli autoveicoli a quattro assi;

- 4,25 t per gli autofurgoni (v. in merito anche la definizione modificata di cui all’art. 11 cpv. 2 lett. e P-OETV).

Ai veicoli a motore pesanti di cui al capoverso 1 lettere d, e, f e g OETV con propulsione alternativa a emissioni zero (v. art. 9a cpv. 2 P-OETV), per compensare il peso aggiuntivo del sistema di propulsione, è inoltre concesso avere fino a 2 t di peso supplementare (invece di 1 t come per altre forme di propulsione alternativa come ad es. quella a gas). Se i veicoli elencati qui di seguito sono a emissioni zero, il loro peso totale può essere dunque aumentato del maggior peso richiesto dalla tecnologia di propulsione a emissioni zero rispetto a una convenzionale, ma essere al massimo di:

- 20,00 t per gli autoveicoli a due assi, esclusi gli autobus a due assi (per i quali è di 19,50 t a prescindere dal sistema di propulsione);

- 27,00 t per gli autoveicoli a tre assi;

- 28,00 t per gli autoveicoli a tre assi se l’asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e sospensioni ad aria (v. art. 57 cpv. 1 OETV) o se entrambi gli assi motori posteriori sono dotati di ruote gemellate e il carico su ogni asse non supera le 9,50 t;

- 30,00 t per gli autosnodati a tre assi;

- 34,00 t per i veicoli a motore a quattro assi.

Cpv. 1ter: Potrà ora essere aumentato del maggior peso richiesto dalla tecnologia di propulsione alternativa rispetto a una convenzionale anche il peso totale dei veicoli a motore a propulsione alternativa con più di quattro assi, che dovrà tuttavia essere al massimo di:

- 41,00 t (oppure 45,00 t nel traffico combinato non accompagnato) per i veicoli a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 P-OETV);

- 42,00 t (oppure 46,00 t nel traffico combinato non accompagnato) per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 P-OETV).

Secondo la cifra III capoverso 3 P-OETV, il capoverso 1tersi applica fino al 31 dicembre 2030 (v. in merito il punto 6.2 del presente rapporto esplicativo).

39 Si veda cap. 1 parte A punto 1.1.2 del presente rapporto. 20/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332