Rapporto ordinanze

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine

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nuove disposizioni non prescrivono più la lunghezza massima di questi dispositivi (v. regolamento (UE)

n. 1230/2012 all. I appendice I tabella I voce 18), che viene tuttavia desunta in funzione dei requisiti concernenti il percorso circolare (v. precedente punto 1.1.1 del presente rapporto nonché all. I parte B punto 7 e parte D punto 3 del regolamento UE 1230/20129). Anche con gli spoiler estratti, la larghezza del veicolo non può superare i 2,6 metri (v. regolamento (UE) n. 1230/2012 all. I appendice I tabella II voce 11). I requisiti tecnici specifici, molti dei quali finalizzati alla tutela degli altri utenti stradali, sono fissati nell’allegato I parte B punto 1.3.1, parte C punto 1.3.1 e parte D punto 1.4.1 del regolamento (UE) n. 1230/2012. Gli spoiler posteriori devono essere pieghevoli o retraibili e, in posizione chiusa, possono sporgere sul retro non oltre 200 mm e lateralmente al massimo 25 mm in modo da garantire l’idoneità al trasporto intermodale. Sono inoltre soggetti all’obbligo di omologazione UE e non devono comportare un aumento della capacità di carico. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore nell’UE il 2 dicembre 2019.

Per evitare la messa in pericolo di altri utenti stradali, con il regolamento di esecuzione (UE)

2019/191610 sono state emanate specifiche prescrizioni operative in base alle quali gli Stati membri possono vietare la circolazione con spoiler estratti in zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità siano pari o inferiori a 50 km/h o sia possibile la presenza di utenti vulnerabili. Queste nuove

prescrizioni sono in vigore nell’UE dall’8 dicembre 2019.

1.2.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Le nuove prescrizioni UE sui dispositivi aerodinamici sono recepite nel diritto svizzero in quanto

costituiscono un incentivo per le imprese di trasporto a migliorare l’aerodinamica dei propri veicoli,

riducendo in questo modo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Gli spoiler posteriori saranno esclusi dal calcolo della lunghezza del veicolo (art. 38 OETV) in modo da poter superare la lunghezza massima autorizzata. Come nell’UE, non dovranno tuttavia aumentare la capacità di carico e la loro lunghezza massima sarà limitata in funzione delle condizioni relative al percorso circolare (art. 40 cpv. 1 e 3 OETV e art. 65a ONC). Non dovranno inoltre precludere l’utilizzo dei veicoli per il trasporto combinato accompagnato (art. 67 cpv. 1bisONC).

Per non mettere in pericolo la sicurezza di altri utenti della strada, gli spoiler sporgenti oltre la

lunghezza massima autorizzata del veicolo potranno essere utilizzati solo su strade su cui si può circolare a più di 50 km/h. In caso di limiti segnalati pari o inferiori a 50 km/h dovranno essere in posizione ripiegata o retratta. Per garantire la sicurezza operativa del veicolo e la sicurezza stradale (art. 29 LCStr11), gli spoiler posteriori dovranno essere chiusi, ad esempio, anche durante le manovre, la retromarcia, il parcheggio o le operazioni di carico e scarico del veicolo, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 di cui al punto 1.2.1 del presente rapporto.

Attualmente sono ammessi spoiler che superano la lunghezza massima autorizzata del veicolo di 50 cm sul retro e la larghezza massima consentita di 5 cm. I veicoli per il trasporto di merci a temperatura controllata possono misurare, insieme agli spoiler, fino a 2,65 m di larghezza. Con la nuova normativa la larghezza massima autorizzata sarà ridotta a 2,60 m, analogamente alle nuove prescrizioni UE.

1.3 Serbatoi di idrogeno per autocarri e trattori a sella pesanti

1.3.1 Situazione iniziale

Il settore svizzero dell’industria e del commercio chiede di poter compensare la lunghezza occupata dai serbatoi di idrogeno di autocarri e trattori a sella pesanti alimentati con

tale fonte di energia, la qual cosa implica tuttavia il superamento delle

lunghezze massime oggi ammesse. Qualora il pavimento del veicolo sia

già occupato da elementi come batterie e celle a combustibile, i serbatoi

9 Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17.

10 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione del 15 novembre 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 297 del 19.11.2019, pag. 3.

11 Legge sulla circolazione stradale, RS 741.01 8/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332