Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
rilevanza puramente secondaria, mentre nel caso di quelle veloci i nuovi obblighi proposti avrebbero evitato nel 2018 al massimo un incidente grave, senza contare che la maggior parte delle e-bike,
specie quelle che con pedalata assistita superano i 25 km/h, sono verosimilmente già equipaggiate di tachimetro. Anche se dovrebbero diffondersi ulteriormente le riduzioni dei limiti di velocità e in
particolare il limite dei 30 km/h, le misure saranno implementate per la possibilità che offrono, finora totalmente assente, di ridurre la velocità sull’infrastruttura ciclabile e di uniformare così le velocità, oggi molto diverse fra loro, del traffico ciclistico, con effetti positivi sia sull’incidentalità sia sulla viabilità. Un aspetto questo importante alla luce del costante aumento del numero di ciclisti e conducenti di e-bike e della sempre maggiore densità di traffico presente sull’infrastruttura ciclabile.
1.3.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione
La validità dei limiti di velocità consentiti e segnalati è estesa alle e-bike lente e veloci nonché a tutti gli altri ciclomotori.
L’obbligo di equipaggiare il veicolo di tachimetro garantisce che i conducenti conoscano la velocità a cui viaggiano e possano adeguarla meglio. L’obbligo sarà tuttavia limitato ai ciclomotori che con
pedalata assistita possono superare i 25 km/h o che possono raggiungere più di 20 km/h con il solo motore. Poiché il limite di velocità segnalato più basso è normalmente di 20 km/h nelle zone d’incontro, appare inutile applicare l’obbligo ai ciclomotori con velocità massima di soli 20 km/h o di 25 km/h in caso di pedalata assistita. In questo modo, si evitano inoltre le ripercussioni di un eventuale ostacolo tecnico al commercio (cfr. punto 2.2.3).
Per sanzionare gli eccessi di velocità in maniera altrettanto semplice come nel caso di autoveicoli e motoveicoli, i reati legati alla velocità compiuti alla guida di ciclomotori saranno trattati secondo la procedura delle multe disciplinari. Chi non rispetta il limite consentito potrà essere punito con una multa disciplinare di 30 franchi. La denuncia penale oggi richiesta in ogni caso, in futuro lo sarà solo se sono stati messi in pericolo terzi. Per chi circola senza tachimetro è prevista una multa disciplinare di 20 franchi.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.1. Tecnologie ecologiche volte a ridurre le emissioni di CO2 di veicoli commerciali e camper
Le modifiche seguenti rappresentano delle agevolazioni supplementari rispetto al diritto UE:
Le misure proposte per compensare la lunghezza aggiuntiva delle cabine di guida aerodinamiche dei veicoli a motore pesanti sono leggermente più permissive rispetto a quelle dell’UE (v. cap. 1, parte A, punto 1.1.2 penultimo par.).
Nel traffico transfrontaliero le regolamentazioni UE non ammettono una lunghezza maggiore per i serbatoi di idrogeno dei veicoli commerciali (v. cap. 1, parte A, punto 1.3.2).
Le misure proposte per compensare il peso aggiuntivo dei sistemi di propulsione alternativa o a emissioni zero si applicano, al contrario dell’UE, a tutti i veicoli pesanti (v. cap. 1, parte A, punto 1.4.2, in particolare penultimo par.).
La compensazione del peso aggiuntivo dei sistemi di propulsione alternativa per autofurgoni e camper che superano il limite delle 3,5 tonnellate solo a causa del sistema va oltre quella prevista dal diritto UE. Non è quindi garantito un utilizzo di questi veicoli nel traffico internazionale.
Per il resto le modifiche proposte sono conformi al diritto UE.
2.2. Misure volte a migliorare la sicurezza della ciclomobilità elettrica
La situazione giuridica svizzera in fatto di biciclette elettriche si differenzia in alcuni casi notevolmente da quella del resto d’Europa dove, di norma, le e-bike lente non sono considerate ciclomotori ma biciclette, tuttavia sulla base di criteri più severi che nel nostro Paese. Le e-bike veloci rientrano invece nella categoria «motoleggere».
2.2.1. Obbligo di circolare con le luci accese durante il giorno
Diversi Paesi europei prevedono l’obbligo di circolazione con le luci accese per autoveicoli e motocicli («motoveicoli» nella legislazione svizzera) e quindi anche per le e-bike veloci, rientrando nella
categoria dei motocicli, mentre non sono note norme in questo senso per le e-bike lente.
17/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332