Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 99 cpv. 2 lett. e (nuova)
Gli autofurgoni della classe N2 (art. 11 cpv. 2 lett. e n. 2) che circolano in Svizzera sono esonerati dall’obbligo di equipaggiamento con un dispositivo di limitazione della velocità (se utilizzati anche all’estero dovranno invece esserne muniti in quanto le prescrizioni UE richiedono un limitatore di velocità per i veicoli adibiti al trasporto di cose della categoria N2).
Art. 178b cpv. 3 (nuovo)
Per i ciclomotori diventa obbligatorio il tachimetro. Poiché sono raramente segnalati limiti di velocità inferiori a 20 km/h, sono tuttavia esentati da tale obbligo i veicoli che con pedalata assistita non sviluppano una velocità superiore a 25 km/h o che con il solo motore non superano 20 km/h. Il margine di precisione prescritto per l’indicazione della velocità è analogo a quello contemplato nelle prescrizioni
4041
UE per le e-bike veloci e i ciclomotori (veicoli delle categorie L1e e L2e ). La disposizione entrerà in vigore due anni dopo l’entrata in vigore generale del P-OETV (v. cifra II cpv. 2 E-OETV).
Art. 222q
Cpv. 1: Obbligo di equipaggiamento a posteriori: entro cinque anni dall’entrata in vigore della revisione di ordinanze dovranno essere equipaggiati di tachimetro secondo l’articolo 178b capoverso 3 anche i ciclomotori già in circolazione. L’obbligo non sussiste per i veicoli messi in circolazione prima del 1° gennaio 1970.
Cpv. 2: Alla data di entrata in vigore della modifica dell’articolo 11 capoverso 2 P-OETV, gli autofurgoni già omologati potranno, per quanto riguarda il numero di posti a sedere, continuare a essere messi in circolazione anche se dispongono di più di sette sedili (ribaltabili; tuttavia al massimo nove). Lo stesso vale per gli autofurgoni esentati dall’obbligo di omologazione se importati o fabbricati in Svizzera prima dell’entrata in vigore.
Allegato 2
Le prescrizioni internazionali riconosciute in Svizzera sono sostituite dalle versioni aggiornate.
Allegato 6
N. 37 punto 5: Per gli autoveicoli leggeri con velocità massima limitata a 25 km/h o meno le prescrizioni internazionali non contemplano dei valori limite, che sono pertanto indicati nell’OETV. Quanto agli autofurgoni della classe N2 (art. 11 cpv. 2 lett. e n. 2 P-OETV), pur essendo considerati veicoli a motore leggeri, devono soddisfare i requisiti tecnici concernenti gli autocarri, per cui vanno eccettuati in questo punto.
N. 37 punto 7: Per gli autoveicoli pesanti con velocità massima limitata a 25 km/h o meno le prescrizioni internazionali non contemplano dei valori limite, che sono pertanto indicati nell’OETV. Quanto agli autofurgoni della classe N2, pur essendo considerati veicoli a motore leggeri, devono soddisfare i requisiti tecnici concernenti gli autocarri per cui, in linea con l’eccezione di cui al punto 5, vanno inseriti in questo punto.
Allegato 7
N. 311.31: Pur essendo considerati veicoli a motore leggeri, gli autofurgoni della classe N2 (art. 11 cpv. 2 lett. e n. 2 P-OETV) devono soddisfare i requisiti tecnici concernenti gli autocarri, per cui occorre eccettuarli dal rispetto delle forze di azionamento massime ammesse per i freni azionati a pedale degli autoveicoli leggeri e applicare loro quelle previste per tutti gli altri veicoli.
N. 311.32: Pur essendo considerati veicoli a motore leggeri, gli autofurgoni della classe N2 devono soddisfare i requisiti tecnici concernenti gli autocarri, per cui occorre eccettuarli dal rispetto delle forze di
40 Si veda allegato VIII punto 1.2.1.1 del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione del 24 ottobre 2013 che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/129, GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106.
41 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/129, GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106. 21/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332