Rapporto ordinanze

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine

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per l’idrogeno devono poter essere collocati tra la cabina di guida e il vano di carico. In base alle lunghezze massime attualmente consentite, lo spazio richiesto riduce tuttavia la possibile superficie di carico, mettendo tali veicoli, la cui tecnologia consente trasporti merci a emissioni zero, in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto a quelli convenzionali con motore diesel.

1.3.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Per trattori a sella pesanti, autoarticolati e autocarri muniti di serbatoi per l’idrogeno di alimentazione sarà consentito un superamento delle lunghezze massime oggi ammesse menzionate al punto 1.1.2, in modo da migliorare l’economicità dei veicoli a idrogeno e garantire la parità di trattamento rispetto ai veicoli esclusivamente a batteria. L’entità del superamento non viene esplicitamente prescritta, ma è limitata in funzione dei requisiti relativi al percorso circolare e allo spostamento laterale (art. 40 cpv. 1 e 3 OETV e art. 65a ONC). La lunghezza supplementare non potrà inoltre aumentare la capacità di carico.

Nel traffico transfrontaliero i regolamenti UE non consentono un’estensione della lunghezza per i serbatoi di idrogeno, ragion per cui i veicoli interessati potranno circolare solo sul territorio svizzero.

1.4 Compensazione del peso aggiuntivo dei sistemi di propulsione alternativa e a emissioni zero di veicoli a motore pesanti e combinazioni di veicoli

1.4.1 Situazione iniziale

Entro il 7 maggio 2017 dovevano essere attuate nell’UE disposizioni che, in caso di propulsione

alternativa, consentono di aumentare il peso massimo ammesso di autocarri e trattori a sella a due o tre assi nonché di autobus e autosnodati a tre assi del peso aggiuntivo del sistema di propulsione,

tuttavia fino a un massimo di 1 tonnellata, rispetto a quello dei corrispondenti veicoli privi di tale

sistema (direttiva (UE) 2015/71912). Le disposizioni sono state recepite autonomamente dalla Svizzera (art. 67 ONC cpv. 1tere art. 95 cpv. 1bisOETV). Dal 14 agosto 2019 l’UE autorizza la stessa deroga anche per autotreni e autoarticolati composti da tali veicoli (regolamento (UE) 2019/124213),

prevedendo una compensazione fino a 2 tonnellate in caso di propulsione a emissioni zero.

1.4.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Attualmente sono autorizzati i seguenti pesi massimi:

- veicoli a motore a due assi 18 t (art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, art. 95 cpv. 1 lett. d

OETV);

- autobus a due assi 19,5 t (art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, art. 95 cpv. 1 lett. dbis

OETV);

- veicoli a motore a tre assi 26 t (art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, art. 95 cpv. 1 lett. f

OETV);

- autosnodati a tre assi 28 t (art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, art. 95 cpv. 1 lett. j

OETV);

- veicoli a motore a quattro assi 32 t (art. 67 cpv. 1 lett. b ONC, art. 95 cpv. 1 lett. g

OETV);

- veicoli a motore a più di quattro assi, 40 t o 44 t nel trasporto combinato non accompagnato autotreni e autoarticolati (art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, art. 95 cpv. 1 lett. h e i OETV).

Per i veicoli a propulsione alternativa sotto elencati il peso massimo consentito può già essere

aumentato del peso aggiuntivo richiesto dalla tecnologia alternativa, ma al massimo di 1 tonnellata (art. 67 cpv. 1terONC e art. 95 cpv. 1bisOETV):

12 Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.

13 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202. 9/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332