Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
alternativa ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 P-OETV, a condizione che il superamento delle 3,50 t sia dovuto esclusivamente al sistema di propulsione alternativa. Ne consegue che tali veicoli non dovranno essere muniti di tachigrafo.
4.6 Ordinanza del 6 marzo 200046 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP)
Per gli autofurgoni della classe N2 (v. punto 4.1, commento all’art. 11 cpv. 2 lett. e P-OETV) non sarà prelevata la tassa sul traffico pesante. Poiché ne sono già esentati tutti gli autoveicoli elettrici, la nuova disposizione avrà effetto solo sugli autofurgoni della classe N2 alimentati da altre fonti alternative (ad es. gas liquido o naturale, incl. biogas).
4.7 Ordinanza del 30 novembre 201247 sulla riduzione delle emissioni di CO (ordinanza sul 2 CO2)
Art 2 lett. abis
In base alla consultazione sulla revisione parziale dell’ordinanza sul CO48, gli autofurgoni ai sensi
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dell’articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 2 P-OETV (autofurgoni della classe N2, v. punto 4.1 del presente rapporto) a emissioni zero saranno equiparati agli autofurgoni convenzionali per quanto concerne le prescrizioni in materia di emissioni di CO2. Nella presente revisione la definizione di questi veicoli è adeguata a quella modificata riportata nell’articolo 11 capoverso 2 lettera e P-OETV.
4.8 Ordinanza del 16 gennaio 201949 concernente le multe disciplinari (OMD)
Elenco delle multe di cui all’allegato 1 OMD:
N. 601.2 (nuovo) Trasporto di fanciulli di età inferiore ai 12 anni senza casco di protezione su
ciclomotori
Introducendo il casco obbligatorio per i passeggeri di e-bike e altri ciclomotori si estende ai ciclomotori l’obbligo del conducente di assicurarsi che i bambini trasportati di età inferiore ai 12 anni indossino un casco di protezione. Per l’inosservanza di quest’obbligo è prevista una multa disciplinare di 30 franchi.
N. 604.4 (nuovo) Circolare a luci spente
Il nuovo obbligo di circolare con le luci accese anche di giorno introdotto per i conducenti di e-bike e altri ciclomotori deve essere accompagnato da una fattispecie sanzionata con multa disciplinare. Per la circolazione a luci spente è prevista una multa di 20 franchi.
N. 625 (nuovo) Superamento della velocità massima consentita o segnalata da parte di persone
su ciclomotori
Ai conducenti di ciclomotori che superano i limiti di velocità consentiti o segnalati potrà essere comminata una multa di 30 franchi.
N. 703.4 (nuovo) Circolare senza il tachimetro richiesto
L’obbligo di equipaggiare di tachimetro i ciclomotori con velocità massima superiore a 20 km/h con il solo motore o di oltre 25 km/h in caso di pedalata assistita deve essere accompagnato da una fattispecie sanzionata con multa disciplinare. Per la circolazione senza tachimetro è prevista una multa di 20 franchi.
46 RS 641.811
47 RS 641.711
48 Fino al 25.8.2020: www.admin.ch -> Diritto federale -> Consultazioni -> Procedure di consultazione in corso -> DATEC > Revisione parziale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2); dal 26.8.2020: www.admin.ch - > Diritto federale -> Consultazioni -> Procedure di consultazione concluse -> 2020 -> DATEC > Revisione parziale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2).
49 RS 314.11 25/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332