Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Il consumo totale di gas e in particolare di energia elettrica dovrebbe leggermente aumentare, mentre dovrebbe calare lievemente l’importazione di vettori fossili quali gasolio e benzina.
5.4.2. Misure volte a migliorare la sicurezza della ciclomobilità elettrica
Le ripercussioni su fabbricanti, importatori, commercianti e acquirenti saranno minime in quanto i ciclomotori devono già oggi disporre di un dispositivo di illuminazione. Quasi tutti i ciclomotori che raggiungono una velocità massima superiore a 20 km/h con il solo motore o di 25 km/h con pedalata assistita sono inoltre già dotati di un tachimetro che soddisfa i requisiti di precisione richiesti. Chi non ha un tachimetro sul proprio ciclomotore dovrà installarlo a posteriori. Per dare all’economia e ai proprietari il tempo sufficiente per provvedere all’equipaggiamento si è previsto un adeguato termine transitorio. È possibile che le vendite di caschi aumentino leggermente. L’introduzione dell’obbligo di indossare il casco per le e-bike lente e i diversi tipi di monopattini elettrici avrà comunque un impatto sui gestori di sistemi di noleggio il cui modello aziendale non prevede l’uso del casco.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La presente revisione rispetta i limiti stabiliti dalla Costituzione federale (art. 82 Cost).
6.2 Legalità
Secondo la legge sulla circolazione stradale il peso massimo consentito per i veicoli e le combinazioni di veicoli è di 40 t oppure di 44 t nel trasporto combinato non accompagnato, mentre la lunghezza massima per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. Questi valori possono essere considerati importanti disposizioni contenenti norme di diritto, che secondo gli articoli 164 capoverso 1 Cost e 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl) vanno emanate sotto forma di legge federale. Il peso massimo consentito era stato disciplinato nella LCStr già al momento dell’emanazione, mentre la lunghezza massima degli autotreni, disciplinata inizialmente a livello di ordinanza, vi è stata trasferita solo nel 2013 evidenziando l’intenzione di mantenere gli obiettivi in materia di trasferimento del traffico e la rinuncia a un impiego dei cosiddetti «gigaliner» (autotreni di 25,25 m di lunghezza e 60 t di peso). I pesi e le lunghezze massime consentite sono elementi importanti integrati anche nell’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia50 (cfr. art. 7 cpv. 3) con la funzione di clausole a tutela della Svizzera.
Il progetto propone di aumentare il peso massimo ammesso e la lunghezza massima, ma solo allo scopo di compensare la riduzione della capacità di carico legata all’impiego di tecnologie ecologiche. Nella misura in cui queste modifiche riguardano veicoli che non raggiungono i valori menzionati nella legge (ad es. aumento del peso degli autocarri a due assi), la base legale è fornita dall’articolo 9 capoverso 1bisLCStr. Nel caso delle combinazioni di veicoli e degli autocarri a cinque assi la misura proposta ha tuttavia per effetto il superamento dei valori stabiliti nell’articolo 9 capoverso 1 LCStr, per cui la base legale in proposito è rappresentata dall’articolo 106 capoverso 5 LCStr, il quale autorizza il Consiglio federale, in caso di progressi tecnologici, a prendere le misure provvisorie richieste finché la materia sia disciplinata per legge. Gli autocarri elettrici a batteria e a celle a combustibile, le cabine di guida aerodinamiche e gli spoiler posteriori per i mezzi pesanti costituiscono innovazioni tecniche ai sensi dell’articolo 106 capoverso 5 LCStr. Le modifiche proposte che derogano all’articolo 9 capoverso 1 LCStr sono limitate nel tempo e sussiste una proposta di modifica della LCStr per fornire al Consiglio federale una base giuridica adeguata per una soluzione definiva. Le proposte di modifica non sono in contrasto con gli obiettivi connessi all’articolo 9 capoverso 1 LCStr e in particolare con l’obiettivo di trasferimento del traffico, dato che non viene aumentata la capacità di carico dei veicoli. Al contrario, consentono di ridurre le emissioni, risultando attrattive anche per l’economia dal momento che permettono di compensare gli svantaggi legati alla propulsione elettrica. I presupposti dell’articolo 106 capoverso 5 LCStr sono dunque sostanzialmente soddisfatti e, malgrado il suo significato politico, appare sostenibile anche la deroga alla regolamentazione legislativa. Qualora in sede di consultazione queste valutazioni dovessero rivelarsi errate, le proposte di modifica in contrasto con l’articolo 9 capoverso 1 LCStr potranno essere ritirate.
50 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999 (Accordo sui trasporti terrestri; ATT; RS 0.740.72) 27/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332