Rapporto ordinanze

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

estremità del veicolo escano dalla circonferenza più esterna o entrino in quella interna (all. 1 parte C punto 6 del regolamento (UE) n. 1230/20124 e art. 9a nonché all. I punto 1.5 della direttiva 96/53/CE5).

1.1.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Secondo l’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e l’ordinanza del 13 novembre 19627 sulle norme della circolazione stradale (ONC) sono attualmente autorizzate le seguenti lunghezze massime:

- autoveicoli, esclusi 12,00 m (art. 94 cpv. 1 lett. a OETV,

gli autobus art. 65 cpv. 1 lett. a ONC);

- autoarticolati 16,50 m (art. 65 cpv. 1 lett. e ONC) o 16,65 m se trasportano

container lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato (art. 65 cpv. 4 ONC);

- autotreni 18,75 m (art. 65 cpv. 1 lett. f ONC).

I trattori a sella pesanti e gli autocarri con cabine di guida aerodinamiche allungate e sicure, conformi alle nuove disposizioni UE consumano meno carburante dei veicoli tradizionali. Senza un

adeguamento delle lunghezze massime il loro impiego non risulta tuttavia redditizio in ragione della capacità di carico ridotta. Per questo motivo anche in Svizzera come nell’UE, per i veicoli dotati di cabine di guida omologate in base al regolamento (UE) n. 1230/2012 occorre autorizzare lunghezze superiori a quelle sopra riportate, perché solo così è possibile adottare questa innovazione nel campo dell’aerodinamica senza causare pregiudizi economici. Parimenti, l’entità del superamento non viene esplicitamente prescritta, essendo la lunghezza comunque limitata dalle condizioni da rispettare in materia di percorso circolare (art. 40 cpv. 1 OETV e art. 65a ONC). Anche lo spostamento laterale posteriore del veicolo è limitato dall’articolo 40 capoverso 3 OETV8. La lunghezza supplementare, di norma compresa tra 80 e 90 cm, non potrà comportare un aumento della capacità di carico.

L’attuale possibilità di utilizzare un autocarro per la conversione in un altro tipo di automezzo pesante (ad es. autoveicolo da lavoro) sussisterà anche per i modelli muniti di cabine allungate, da cui si prevede un miglioramento della sicurezza stradale. Si intende pertanto autorizzare nel traffico interno una lunghezza superiore anche per altri autoveicoli pesanti attrezzati di conseguenza. Nel traffico internazionale, invece, le regolamentazioni UE non consentono l’applicazione di lunghezze superiori a tipi di veicoli diversi da autoarticolati pesanti, autocarri e relative combinazioni.

Gli autobus non potranno beneficiare di questa deroga né in Svizzera né nell’UE, in quanto già

agevolati in questo senso anche senza le nuove disposizioni.

1.2 Spoiler posteriori per autoarticolati pesanti, autobus, autocarri e relativi rimorchi

1.2.1 Situazione iniziale

Attualmente i dispositivi aerodinamici retraibili (spoiler posteriori) volti a migliorare l’efficienza

energetica di veicoli pesanti adibiti al trasporto di cose, autobus e relativi rimorchi possono sporgere sul retro fino a mezzo metro oltre la lunghezza massima

ammessa del veicolo. Per un ulteriore aumento

dell’efficienza il regolamento (UE) 2019/1892 autorizza

all’interno dell’UE spoiler estraibili ancora più lunghi. Le

4 Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17.

5 Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.09.1996, pag. 59, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

6 RS 741.41

7 RS 741.11

8 L’articolo 40 capoverso 3 OETV rimanda all’allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012 che nella parte C punto 7 disciplina il massimo raggio di curvatura posteriore. 7/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332