Rapporto ordinanze
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Le restanti misure del progetto rispettano i limiti di competenza stabiliti dalla LCStr per il Consiglio federale.
6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
Con l’aggiornamento del regolamento (UE) n. 1230/201251 ad opera del regolamento (UE) 2019/189252 sono stati creati i presupposti per poter aggiornare anche l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità53 (MRA).
In diversi casi le modifiche proposte prevedono delle agevolazioni nel traffico interno rispetto a quanto stipulato nell’ATT (all. 1, sez. 3) per il traffico transfrontaliero. Per diversi veicoli costruiti e immatricolati sulla base delle disposizioni proposte, la circolazione oltrefrontiera non sarà pertanto più garantita. I camper che superano i limiti di peso delle 3,5 tonnellate (solo) per via del sistema di propulsione alternativa potranno ad esempio essere guidati con una licenza di condurre di categoria B o BE solo in Svizzera, ma non nell’UE. Gli autofurgoni che superano il limite di peso delle 3,5 tonnellate (solo) a causa del sistema di propulsione alternativa potranno raggiungere in Svizzera fino a 4,25 tonnellate e, se non muniti di tachigrafo o di limitatore di velocità oppure non sottoposti a controllo ufficiale annuale, potranno essere impiegati solo nel traffico nazionale. Nel traffico transfrontaliero le normative UE non consentono inoltre né l’estensione della lunghezza per tenere conto dei serbatoi di idrogeno dei veicoli commerciali, né un aumento del peso per gli autoveicoli a propulsione alternativa a quattro o cinque assi.
La parte essenziale delle modifiche proposte riguarda tuttavia regolamentazioni già adottate nell’UE, come ad esempio quelle della direttiva (UE) 2015/71954, che non è stata integrata nell’allegato dell’ATT a causa di divergenze nei limiti di peso del traffico intermodale della Svizzera, ma di cui alcuni contenuti sono già stati recepiti autonomamente nel diritto svizzero.
Le disposizioni relative alle cabine di guida e agli spoiler posteriori sono contenute nella direttiva (UE) 2015/719 e nella decisione (UE) 2019/98455. Le compensazioni di peso fino a 1 tonnellata concesse per le combinazioni di veicoli a propulsione alternativa e di 2 tonnellate per quelli a emissioni zero sono state attuate nell’UE con la modifica della direttiva 96/53/CE ad opera del regolamento (UE) 2019/124256. I limiti di peso precedentemente vigenti in Svizzera per gli autocarri e le combinazioni di veicoli sono stati gradualmente aumentati nel contesto degli accordi bilaterali con l’UE. Con l’ATT l’UE ha accettato l’introduzione graduale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), approvando così la politica svizzera di trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia. In contropartita la Svizzera ha accettato il graduale innalzamento del limite di peso degli autocarri, portato tra il 2000 e il 2005 da 28 a 40 e 44 tonnellate. Questi nuovi limiti, tuttora vigenti, consentendo di trasportare le stesse quantità di merci con meno viaggi, presentano vantaggi sia economici sia ecologici. La loro fissazione nell’ATT, volta a evitare un aumento delle capacità di trasporto nel traffico stradale, è quindi nell’interesse della Svizzera. L’accordo deve infatti favorire una politica coordinata dei trasporti,
51 Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31.
52 Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17.
53 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999 (Mutual Recognition Agreement; MRA; RS 0.946.526.81).
54 Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.
55 Decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza., GU L 164 del 20.6.2019, pag. 30.
56 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202. 28/29 ASTRA-D-EB3B3401/1332