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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine

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2.5 Per stabilire la durata tra stordimento e dissanguamento è necessario provare

che è possibile uno stordimento efficace:

a. di almeno 1000 animali in un macello con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera m OMCC5;

b. di almeno 10 000 animali nelle grandi aziende secondo l’articolo 3 lettera l OMCC.

2.6 Soltanto la persona responsabile può apportare eventuali modifiche ai para-

metri tecnici; tali modifiche devono essere documentate.

3 Apparecchi di misura e registrazioni

3.1 La cella in cui gli animali sono esposti al gas deve essere munita, nei seguenti

punti chiaramente segnalati, di sensori che permettano di misurare la concentrazione e la temperatura del gas.

3.2 L’impianto di stordimento deve essere dotato di un dispositivo che permetta

di registrare il tempo di esposizione degli animali alla concentrazione minima prevista ai punti 2.3 e 2.4.

3.3 La concentrazione di gas e la durata di esposizione degli animali nelle diverse

sezioni dell’impianto nonché la temperatura del gas devono essere registrate continuamente. Con la registrazione delle misurazioni deve essere possibile verificare se sono state rispettate le prescrizioni di cui ai punti 2.3 e 2.4. Occorre documentare i possibili scarti e le misure destinate a eliminare eventuali lacune.

3.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 3.2 e 3.3 devono poter essere

consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentrazione minima di gas stabilita scende al di sotto dei valori fissati oppure se le prescrizioni di temperatura non vengono rispettate. Il segnale che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di CO2 diminuisce per più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati.

3.5 La funzionalità e la precisione degli apparecchi di misura menzionati ai nu-

meri 3.2 e 3.3 devono essere verificate almeno ogni sei mesi; i risultati devono essere documentati.

4 Requisiti per lo stordimento con CO2

4.1 Per lo stordimento con CO2, la temperatura del gas all’interno dell’impianto

deve essere tenuta tra 10 e 30 °C.

4.2 Il CO2 introdotto deve essere ricavato da una fonte con il 99,9 per cento di

CO2.

5 RS 817.190