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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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Allegato 8 (art. 3 e 5)
Stordimento con gas di polli e tacchini
1 Requisiti generali degli impianti e degli apparecchi
Gli impianti di stordimento con gas di polli e tacchini devono soddisfare i requisiti seguenti:
a. i dispositivi di convoglio e di stordimento sono montati e costruiti in modo da evitare ferimenti degli animali;
b. il dispositivo di convoglio e la cella nella quale gli animali sono esposti al CO2 devono poter essere illuminati;
c. una finestra deve permettere di osservare l’interno della cella in permanenza e senza pericoli;
d. gli animali devono avere a disposizione nel dispositivo di convoglio e nella cella la superficie e l’altezza minime di cui all’allegato 4 tabella 3 OPAn;
e. gli animali non sottoposti a stordimento non possono essere rovesciati dai contenitori di trasporto.
2 Messa in servizio e funzionamento di un impianto di stordimento per polli e tacchini
2.1 Prima della messa in servizio dell’impianto, il fabbricante deve stabilire in
maniera vincolante con il gestore del macello i seguenti parametri:
a. miscela di gas;
b. concentrazione di gas nella cella in cui gli animali vengono storditi;
c. concentrazione di gas nel tratto in cui gli animali sono già storditi;
d. durata minima di esposizione;
e. intervallo di tempo in cui deve avvenire il dissanguamento dopo l’uscita dall’impianto di stordimento.
2.2 Per la fissazione dei parametri è necessario tenere conto della specie, delle
dimensioni e del sesso degli animali. Occorre garantire che l’effetto di stordimento duri fino al sopraggiungere della morte.
2.3 Occorre garantire che la durata minima di esposizione al gas nella concentra-
zione stabilita al livello della testa dei polli e dei tacchini non possa scendere al di sotto delle norme previste.
2.4 Per stabilire la miscela e concentrazione di gas adatte e la durata di esposi-
zione è necessario provare che, in condizioni di esercizio normali, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 animali. La prova può essere fornita anche con i risultati di un impianto già esistente in Svizzera o all’estero.