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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine

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Allegato 3 (art. 3 e 5)

Stordimento dei conigli e del pollame domestico con uno strumento a percussione

1 Stordimento dei conigli e del pollame domestico mediante uno strumento che spara a percussione

1.1 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere

effettuato unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sulla cresta occipitale e di causare gravi danni al cervello.

1.2 L’operatore deve garantire che il punto d’impatto dell’apparecchio e la carica

della cartuccia, la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla e la pressione di esercizio se si tratta di un apparecchio ad aria compressa corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l’animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte per dissanguamento.

1.3 Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l’ani-

male deve essere dissanguato immediatamente, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.

2 Stordimento del pollame domestico con un colpo sulla testa

2.1 Lo stordimento del pollame domestico con un colpo sulla testa è ammesso

nelle grandi aziende di cui all’articolo 3 lettera l OMCC4 solo come procedura sostitutiva nel caso in cui non siano possibili gli altri metodi autorizzati e per la ripetizione dello stordimento.

2.2 Lo stordimento con un colpo sulla testa può essere eseguito sono su animali

con un peso vivo di 5 kg al massimo.

2.3 Una persona può stordire con un colpo sulla testa al massimo 70 animali al

giorno.

2.4 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente

forte e preciso sulla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante. Deve provocare un grave danno al cervello.

2.5 Dopo lo stordimento mediante colpo sulla testa, l’animale deve essere dissan-

guato immediatamente, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.

4 RS 817.190