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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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Sezione 7: Obblighi di documentazione delle aziende
Art. 23
Le aziende documentano la verifica del successo dello stordimento di cui allʼarticolo 5, del dissanguamento, del sopraggiungere della morte di cui allʼarticolo 9 e le correzioni apportate. Le registazioni devono essere conservate per almeno un anno ed esibite, su richiesta, allʼautorità competente.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 12 agosto 20103 concernente la protezione degli animali nella macellazione è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1Si applicano i seguenti termini transitori dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza:
a. per gli adeguamenti strutturali necessari per le costruzioni esistenti nei macelli autorizzati:
1. secondo l’articolo 19 capoverso 3, l’allegato 6 numero 1 e l’allegato 7 numeri 1.4 e 3.2.2: due anni;
2. secondo l’allegato 7 numero 1.1 lettera d: cinque anni; 3. secondo l’allegato 8 numero 1 lettera e: dieci anni;
b. per la registrazione della temperatura del gas per lo stordimento di suini secondo l’allegato 7 numero 2.3 nei macelli esistenti: un’anno.
2Le persone che all’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono di un’autorizzazione per la detenzione e la macellazione di pesci e decapodi non devono eseguire le procedure di test di cui all’allegato 6 numero 2.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ....
... Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria:
Hans Wyss
3 RU 2010 4245 4957, 2011 4489, 2018 637