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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine

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Sezione 2: Requisiti relativi allo stordimento

Art. 2 Immobilizzazione degli animali

1Il bestiame da macello, il pollame domestico, i ratiti e i conigli devono essere adeguatamente immobilizzati prima dello stordimento; fanno eccezione i bovini e la selvaggina d’allevamento, che vengono sparati a distanza al pascolo. L’immobilizzazione deve permettere uno stordimento rapido ed efficace degli animali e garantire il loro trasferimento immediato al dissanguamento.

2Se per lo stordimento dei bovini si utilizza una pistola pneumatica a proiettile captivo, deve essere previsto un dispositivo adeguato per l’immobilizzazione della testa.

3Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio.

4La costruzione dell’attrezzatura per immobilizzare gli animali deve permettere di ripetere immediatamente lo stordimento di un animale non sufficientemente stordito.

5È vietato utilizzare apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi.

6Le attrezzature per immobilizzare non possono essere utilizzate come locale di attesa.

Art. 3 Requisiti dei procedimenti di stordimento per le singole specie ani-

mali

I requisiti per i procedimenti di stordimento per le singole specie animali, in particolare i requisiti tecnici speciali, sono disciplinati negli allegati 1–8.

Art. 4 Efficacia dello stordimento

La perdita di coscienza e di sensibilità deve avvenire:

a. immediatamente dopo l’utilizzo di procedimenti meccanici;

b. entro il primo secondo in caso di stordimento con corrente elettrica.

Art. 5 Verifica dell’efficacia dello stordimento

L’efficacia dello stordimento deve essere verificata immediatamente prima del dissanguamento, o per i decapodi prima dellʼuccisione, nonché prima dell’esecuzione di ulteriori operazioni di macellazione. I sintomi principali per la verifica dell’efficacia dello stordimento sono disciplinati, a seconda del procedimento e della specie animale, nell’allegato 1 numero 3, nell’allegato 2 numero 4, nell’allegato 3 numeri 3 e 4, nell’allegato 4 numeri 6 e 7, nell’allegato 5 numero 3, nell’allegato 6 numero 3, nell’allegato 7 numero 4 e nell’allegato 8 numero 5.

Art. 6 Misure immediate in caso di stordimento insufficiente

1Se un animale mostra segni indicanti sensibilità e coscienza alla fine del procedimento di stordimento, prima che inizi il dissanguamento, o per i decapodi prima dellʼuccisione, è necessario ripetere senza indugio uno stordimento corretto. Nel caso