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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine

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Allegato 6 (art. 3 e 5)

Elettronarcosi di pesci e decapodi

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1 Deve essere possibile osservare l’interno della vasca per lo stordimento di pe-

sci o decapodi.

1.2 Le dimensioni e la profondità della vasca devono essere tali da garantire l’im-

mersione completa di tutti gli animali da stordire.

1.3 L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:

a. strumenti di misura, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione della corrente elettrica;

b. un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile;

c. una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.

1.4 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di de-

scrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo, all’intensità, alla tensione, alla frequenza e alla durata della corrente elettrica dei diversi programmi.

1.5 L’apparecchio di stordimento deve essere dotato di un contatore dei cicli di

stordimento eseguiti.

2 Messa in servizio di un impianto di stordimento per i pesci

2.1 Prima della messa in servizio dell’impianto di stordimento per i pesci deve

essere eseguita, tramite procedure di test, un’impostazione dei parametri di stordimento specifica per l’azienda.

2.2 Al momento dell’impostazione devono essere presenti:

a. il responsabile dell’azienda;

b. un esperto o il fabbricante dell’impianto di stordimento; e

c. un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione.

2.3 Con le procedure di test devono essere stabiliti i seguenti parametri:

a. specie animale;

b. numero di animali per ciclo di stordimento;

c. destinazione d’uso dell’impianto soltanto per lo stordimento oppure anche per l’uccisione degli animali;