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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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Allegato 6 (art. 3 e 5)
Elettronarcosi di pesci e decapodi
1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi
1.1 Deve essere possibile osservare l’interno della vasca per lo stordimento di pe-
sci o decapodi.
1.2 Le dimensioni e la profondità della vasca devono essere tali da garantire l’im-
mersione completa di tutti gli animali da stordire.
1.3 L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:
a. strumenti di misura, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione della corrente elettrica;
b. un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile;
c. una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.
1.4 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di de-
scrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo, all’intensità, alla tensione, alla frequenza e alla durata della corrente elettrica dei diversi programmi.
1.5 L’apparecchio di stordimento deve essere dotato di un contatore dei cicli di
stordimento eseguiti.
2 Messa in servizio di un impianto di stordimento per i pesci
2.1 Prima della messa in servizio dell’impianto di stordimento per i pesci deve
essere eseguita, tramite procedure di test, un’impostazione dei parametri di stordimento specifica per l’azienda.
2.2 Al momento dell’impostazione devono essere presenti:
a. il responsabile dell’azienda;
b. un esperto o il fabbricante dell’impianto di stordimento; e
c. un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione.
2.3 Con le procedure di test devono essere stabiliti i seguenti parametri:
a. specie animale;
b. numero di animali per ciclo di stordimento;
c. destinazione d’uso dell’impianto soltanto per lo stordimento oppure anche per l’uccisione degli animali;