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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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Allegato 7 (art. 3 e 5)
Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio
1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi
1.1 Gli impianti di stordimento al biossido di carbonio per i suini devono soddisfare i
requisiti seguenti:
a. l’entrata nel dispositivo di convoglio per gli animali deve essere situata a livello del suolo, sprovvista di una soglia e di una pendenza.
b. Il dispositivo di convoglio e la cella nella quale i suini sono esposti al CO2 devono essere illuminati da una luce indiretta.
c. Una finestra deve permettere di osservare l’interno della cella in permanenza e senza pericoli.
d. I suini devono avere a disposizione nel dispositivo di convoglio e nella cella la superficie e altezza minime di cui all’allegato 4 tabella 1 OPAn.
1.2 Occorre garantire che:
a. la capacità massima prevista per il passaggio nell’impianto di stordimento (numero di animali all’ora) non possa essere superata;
b. la durata minima di esposizione al gas, alla concentrazione minima di CO2 stabilita, al livello della testa dei suini non possa essere inferiore alle norme previste.
1.3 La concentrazione minima di CO2 nella cella deve ammontare all’84 per cento
sul volume. La durata minima di esposizione all’atmosfera di CO2 è di 120 secondi.
1.4 La temperatura del gas all’interno dell’impianto deve essere tenuta tra 10 e 30
°C.
1.5 Soltanto la persona responsabile può apportare eventuali modifiche ai para-
metri tecnici; tali modifiche devono essere documentate.
1.6 Il CO2 introdotto deve essere ricavato da una fonte con il 99,9 per cento di
CO2.
2 Apparecchi di misura e registrazioni
2.1 La cella in cui i suini sono esposti al CO2 deve essere munita di sensori che
permettano di misurare la concentrazione e la temperatura del gas nei seguenti punti chiaramente segnalati:
a. nel punto in cui la testa dell’animale viene immersa nel CO2 con una concentrazione dell’84 per cento sul volume;