Progetto

Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto

b. nel punto in cui la testa dell’animale esce dal CO2 con una concentrazione dell’84 per cento sul volume.

2.2 L’impianto di stordimento deve disporre di un dispositivo che permetta di re-

gistrare il tempo di esposizione degli animali al CO2 nella concentrazione minima prevista.

2.3 La concentrazione di CO2, la durata di esposizione degli animali in almeno

l’84 per cento sul volume di CO2 e la temperatura del gas devono essere registrate continuamente; inoltre occorre documentare i possibili scarti e le misure destinate a eliminare eventuali lacune.

2.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2 devono poter essere

consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentrazione minima di CO2 stabilita scende al di sotto dei valori fissati oppure le prescrizioni di temperatura non vengono rispettate. Il segnale che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di CO2 diminuisce per più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati.

2.5 La funzionalità e la precisione degli apparecchi di misura menzionati ai nu-

meri 2.1 e 2.2 devono essere verificate almeno ogni sei mesi; i risultati devono essere documentati.

3 Trasferimento dei suini nel luogo di esposizione al CO2

3.1 Trasferimento automatizzato in gruppo

3.1.1 Il meccanismo automatico di introduzione dei suini in gruppo non deve pro-

vocare ferite agli animali.

3.1.2 In caso di utilizzo di una porta di separazione pneumatica situata prima dello

scompartimento in cui vengono introdotti i suini, la forza esercitata lateralmente su ogni suino deve essere limitata a 50 kg.

3.1.3 Se uno scompartimento mobile che spinge automaticamente i gruppi di suini

è integrato nel sistema, la velocità di spostamento dello scompartimento deve essere regolata a un massimo di 0,5 m / secondo. La parete dello scompartimento non deve esercitare una pressione superiore a 100 kg e deve poter restare accessibile fino al contatto con l’eventuale porta di separazione.

3.2 Spostamento degli animali nell’impianto di stordimento

3.2.1 I suini devono essere convogliati nell’atmosfera di CO2, alla concentrazione

minima prevista al numero 1.3, senza indugio e comunque al più tardi 20 secondi dopo l’entrata del primo animale nel dispositivo di convoglio.

3.2.2 Deve essere possibile l’accesso in gruppo per tutte le categorie di animali. I

dispositivi per il convoglio degli animali devono poter caricare almeno due suini.