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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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Allegato 2 (art. 3 e 5)
Stordimento del bestiame da macello e dei conigli con un proiettile sparato nel cervello
1 Requisiti generali
1.1 Lo stordimento con un proiettile sparato nel cervello è autorizzato con colpi
di pistola, di rivoltella, di fucile e di pistola a proiettile libero.
1.2 Il punto d’impatto sulla testa dell’animale, il calibro e l’energia conferita al
proiettile devono essere tali da stordirlo e, se possibile, da ucciderlo immediatamente.
1.3 Il bestiame da macello può essere colpito soltanto usando cartucce a percus-
sione centrale e proiettili parzialmente blindati. Al momento dell’impatto i proiettili devono deformarsi in modo adeguato o disgregarsi. L’utilizzo di proiettili blindati è vietato.
2 Stordimento del bestiame da macello da vicino
2.1 Il bestiame da macello stordito da vicino con un proiettile sparato nel cervello
deve essere dissanguato senza indugio dopo lo sparo.
2.2 La posizione di sparo deve essere scelta come segue:
a. per gli equidi: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro della base dell’orecchio opposto;
b. per i bovini fino a 800 kg: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto;