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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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del pollame domestico con un peso vivo fino a 2 kg è ammessa anche l’uccisione immediata tramite decapitazione.
2Occorre tenere a disposizione sul posto apparecchiature di ricambio appropriate in modo da poterle utilizzare immediatamente per ripetere lo stordimento oppure per uccidere il pollame domestico.
Art. 7 Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di
stordimento
1I documenti tecnici e le istruzioni per l’uso inerenti agli impianti e agli apparecchi di stordimento devono essere sempre disponibili. Le persone responsabili del funzionamento degli impianti e dell’impiego degli apparecchi devono essere adeguatamente istruite in merito e ricevere le necessarie istruzioni di lavoro.
2Gli impianti e gli apparecchi di stordimento devono essere sottoposti regolarmente a manutenzione e a una verifica della funzionalità.
Sezione 3: Requisiti per il dissanguamento e, nel caso dei decapodi, lʼuccisione
Art. 8 Esecuzione del dissanguamento ed eccezioni relative al dissangua-
mento
1L’intervallo tra la fine del procedimento di stordimento e l’inizio del dissanguamento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte.
2Se al bestiame da macello, al pollame domestico, ai ratiti e ai conigli è applicato un procedimento di stordimento che provoca soltanto uno stato temporaneo di incoscienza e di insensibilità, occorre recidere le due carotidi per dissanguare gli animali oppure effettuare il dissanguamento per via toracica.
3Tra l’inizio del dissanguamento e l’esecuzione di altre operazioni di macellazione occorre rispettare un intervallo di tempo di almeno tre minuti.
4Per il pollame domestico con un peso vivo fino a due kg può essere eseguita la rimozione della testa immediatamente dopo lo stordimento solo se è assicurata l’efficacia dello stordimento.
5I pesci possono essere eviscerati direttamente dopo lo stordimento. Se i pesci vengono dissanguati tramite taglio delle branchie, si applica il capoverso 3.
Art. 9 Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte
1Durante l’intero dissanguamento gli animali devono essere sempre visibili e accessibili.
2L’esecuzione del dissanguamento deve essere verificata regolarmente. Occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta, verificando se la dilatazione della pupilla è massima, eccezion fatta per i pesci e i decapodi.