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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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Art. 10 Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente
1Se un animale, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostra segni indicanti che sta riacquisendo la sensibilità e la coscienza, è necessario ripetere senza indugio uno stordimento corretto. Nel caso del pollame domestico con un peso vivo fino a 2 kg è ammessa anche l’uccisione immediata tramite decapitazione.
2Se al momento di iniziare l’esecuzione di altre operazioni di macellazione la morte di un animale non è sicura, questo deve essere dissanguato correttamente o ucciso senza indugio.
3Se il pollame domestico è dissanguato mediante mozzatura automatica del collo, occorre garantire che gli animali non colpiti o colpiti in modo insufficiente dall’apparecchio siano dissanguati manualmente senza indugio.
Art. 11 Requisiti per lʼuccisione dei decapodi
I decapodi devono essere uccisi immediatamente dopo lo stordimento per
immersione in acqua bollente o per distruzione meccanica dei centri nervosi.
Sezione 4: Disposizioni particolari per la macellazione di bestiame da macello, pollame domestico, ratiti e conigli nei macelli
Art. 12 Momento della macellazione
1Il bestiame da macello, il pollame domestico, i ratiti e i conigli devono essere macellati entro quattro ore dall’arrivo al macello. Per bovini, ovini, caprini e suini questo intervallo può essere prolungato, se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 1.
2Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro 2 ore al massimo dopo il loro arrivo al macello. Se nel settore d’attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a quattro ore al massimo.
3Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo.
Art. 13 Requisiti in materia di ricovero degli animali
1Per il bestiame da macello e il pollame domestico devono essere rispettati i requisiti minimi di cui all’allegato 4 OPAn e i ratiti e i conigli devono essere ricoverati in modo che possano mantenere una postura normale. Se bovini, ovini, caprini e suini vengono macellati più di 4 ore dopo il loro arrivo, devono essere ricoverati conformemente alle disposizioni dell’allegato 1 OPAn.
2Le stalle e i settori d’attesa destinati agli animali che si trovano in contenitori di trasporto essere dotati di un sistema di ventilazione efficace. Se quest’ultimo garantisce una ventilazione attiva, l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.