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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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d. cambiamenti di direzione con un angolo inferiore a 100 gradi;
e. curve con un raggio inferiore a tre metri.
4Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano.
5Le corsie individuali devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di saltare gli uni sugli altri. A tale scopo occorre limitare l’altezza del passaggio o prevedere un sistema di tubi per impedire agli animali di saltare.
6Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese.
7L’accesso a un’attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele.
Art. 17 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica
1Gli unici dispositivi di conduzione a scarica elettrica ammessi per condurre gli animali sono quelli che limitano la durata delle singole scariche a un secondo al massimo.
2I dispositivi di conduzione a scarica elettrica possono essere utilizzati unicamente per suini e bovini sani, non feriti e in grado di spostarsi ed essere applicati esclusivamente alla muscolatura delle zampe posteriori.
3Essi possono essere utilizzati soltanto se gli animali si rifiutano completamente di avanzare, sia nel settore di isolamento individuale sia prima e durante la loro entrata immediata nel settore in cui si trova l’attrezzatura per immobilizzarli.
4Il dispositivo di conduzione a scarica elettrica può essere utilizzato ripetutamente soltanto se l’animale reagisce e può evitare la scarica elettrica.
5Gli elettrodi degli apparecchi di stordimento non possono essere utilizzati come dispositivi di conduzione.
Art. 18 Livello sonoro nel settore di accesso
In caso di funzionamento dell’impianto e di flusso continuo di animali, il livello sonoro di base nel settore di accesso all’impianto di stordimento non può superare 85 decibel. Sono permessi singoli superamenti.
Art. 19 Sospensione del pollame domestico
1Se per la sospensione del pollame domestico vivo prima della macellazione vengono utilizzati ganci, le loro dimensioni e forma devono essere adeguate alle dimensioni e al tipo di animali. Ogni animale deve essere appeso per entrambe le zampe.
2Gli animali vivi le cui dimensioni o il cui peso non permettono uno stordimento efficace per sospensione devono essere storditi e dissanguati manualmente. Essi possono essere sospesi soltanto dopo il dissanguamento.
3Tra la sospensione e lo stordimento, gli animali devono essere tranquillizzati mediante un dispositivo che ne sostenga il petto.