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Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 38 pagine
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3Le corsie non possono essere utilizzate per ricoverare gli animali.
4Nei settori d’attesa all’aperto occorre provvedere a una protezione adeguata contro le intemperie.
5In caso di temperature dell’ambiente elevate o di tempo afoso, i suini devono essere rinfrescati mediante spruzzi d’acqua.
6Gli animali malati, feriti e deboli devono essere ricoverati separandoli dagli altri animali e macellati o uccisi il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo al macello.
7Gli animali che soffrono di menomazioni dolorose estremamente acute o di grado elevato devono essere storditi e uccisi senza indugio.
Art. 14 Requisiti supplementari in caso di stabulazione durante la notte
1Se i bovini, gli ovini, i caprini e i suini non vengono macellati il giorno dell’arrivo al macello, si applicano gli articoli 3–14 e l’allegato 1 OPAn.
2La sorveglianza del benessere degli animali secondo l’articolo 181 capoverso 7 OPAn e il loro approvvigionamento devono essere assicurati la sera della consegna e in seguito regolarmente a intervalli di dodici ore al massimo.
3La persona che effettua il controllo deve annotare la data, l’ora del controllo e il proprio nome. I relativi documenti devono essere esibiti, su richiesta, al veterinario ufficiale.
Art. 15 Piano di occupazione dei locali
1Per i locali di stabulazione destinati al ricovero degli animali nel macello deve essere disponibile un piano di occupazione.
2Il piano di occupazione deve indicare la densità di occupazione massima in caso di ricovero degli animali fino a quattro ore e in caso di loro ricovero per più di quattro ore, tenendo conto delle specie e delle categorie di animali.
Art. 16 Accesso e conduzione allo stordimento
1Durante l’accesso e la conduzione al macello per lo stordimento deve essere favorito il movimento autonomo in avanti degli animali, tenendo conto del comportamento tipico di ogni specie, tramite un’adeguata costruzione delle corsie e del settore di conduzione al macello.
2Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere piatti, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l’animale né creare zone di oscurità.
3Le corsie e il settore di conduzione al macello non possono presentare:
a. restringimenti cuneiformi o ostacoli alla marcia;
b. restringimenti nelle curve;
c. elementi circostanti di distrazione che intralciano l’avanzamento degli animali;