Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
zione e i Cantoni devono determinare l’utile imponibile secondo i medesimi criteri. Grazie all’autonomia tariffaria dei Cantoni stabilita nel diritto costituzionale sussiste un margine di manovra sufficiente per lasciare agire la concorrenza intercantonale mediante le aliquote dell’imposta sull’utile ordinarie.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Dal punto di vista concettuale, l’imposta sul tonnellaggio rappresenta un metodo alternativo per determinare l’imposta sull’utile. Ai sensi del mandato costituzionale che persegue l’armonizzazione fiscale verticale e orizzontale, essa deve essere introdotta a livello di tutte e tre le suddivisioni politiche (Confederazione, Cantoni e Comuni). L’imposta deve essere applicabile all’esercizio delle navi.
La base di calcolo per la determinazione dell’utile è costituita dalla stazza netta (volume di carico della nave) moltiplicata per una tariffa forfettaria a scaglioni, che viene a sua volta moltiplicata per il numero di giorni di esercizio. L’eventuale utile netto imponibile calcolato in questo modo viene poi sommato agli altri utili netti imponibili e tassato secondo l’aliquota dell’imposta sull’utile ordinaria. Il debito fiscale viene così calcolato non secondo l’utile effettivamente conseguito, bensì secondo il volume di carico di ciascuna nave. La determinazione di quest’ultimo è disciplinata nella Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969, entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1982.48 Per le imprese di navigazione marittima redditizie, l’imposta sul tonnellaggio comporta un onere fiscale comparativamente modesto.
Il trasporto marittimo di merci o persone è una delle attività principali assoggettata all’imposta sul tonnellaggio. L’esercizio della nave comprende sostanzialmente lo svolgimento di compiti che spettano all’armatore (tra i quali il trasporto di merci e passeggeri), lo svolgimento di operazioni inerenti al caricamento (l’esecuzione di mandati di trasporto marittimo) e la locazione o il noleggio di navi (inclusi l’armamento e l’equipaggio). Sono assoggettati all’imposta sul tonnellaggio anche tutti i redditi derivanti dal possesso e dall’alienazione di navi. Occorre fare una distinzione tra le summenzionate attività e gli utili netti derivanti da un esercizio commerciale e dalla proprietà di beni immobili. Queste ultime attività sottostanno infatti al calcolo ordinario dell’utile netto e non all’imposta sul tonnellaggio. Se il campo di applicazione dell’imposta sul tonnellaggio fosse esteso agli utili derivanti da attività commerciali, in particolare quelle relative al commercio di materie prime, ciò non sarebbe in primo luogo accettato a livello internazionale e, in secondo luogo, comporterebbe un notevole calo di entrate per le finanze pubbliche. Indirettamente, le imprese che operano nel commercio di materie prime possono beneficiare lo stesso dell’imposta sul tonnellaggio se investono di più nel trasporto di materie prime.
L’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio avviene su base volontaria; esercitando l’opzione per ciascuna nave. L’opzione dura dieci anni. Scaduti dieci anni,