Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine

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salva la compatibilità con le prescrizioni comunitarie in materia di aiuti, vengono sottoposti a una nuova procedura di approvazione ogni dieci anni. La Commissione europea ha fissato le condizioni per l’approvazione nella comunicazione del 17 gennaio 2004 Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi.40 Le attività assoggettate all’imposta sul tonnellaggio sono quelle incentrate sul trasporto internazionale via mare di passeggeri o merci, a cui si sono successivamente aggiunte altre attività considerate assoggettabili all’imposta. Rientrano in questa categoria segnatamente i servizi di salvataggio e assistenza, le attività navali per la posa di cavi e tubi nonché la costruzione di opere off-shore e la ricerca scientifica marina. Affinché l’imposta sul tonnellaggio sia applicabile all’intera flotta di un’impresa di navigazione marittima e non soltanto alle rispettive navi battenti la bandiera di uno Stato membro dell’UE, l’amministrazione strategica ed economica delle navi interessate deve essere ubicata nel territorio dell’UE.

Nel 2009 la Commissione europea ha presentato gli Orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale, che completa gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi. Le nuove direttive intendono evitare le penalizzazione fiscale delle attività di gestione navale cedute a terzi, nonché rendere possibile il loro assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio.41

Sia nel caso degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi che nel caso degli Orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale non si tratta di atti dell’UE, bensì di definizioni della prassi che però la Commissione europea reputa vincolanti.42

2.3 Principali parametri del diritto europeo per la struttura dei regimi di imposizione sul tonnellaggio

Dopo la pubblicazione degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, i regimi di imposizione sul tonnellaggio degli Stati membri dell’UE sono stati costantemente ampliati. Questo riguarda soprattutto le navi e le attività marittime connesse che, secondo la Commissione europea, potrebbero essere considerati ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio. Di conseguenza, il margine di manovra degli Stati membri dell’UE è aumentato nel corso degli anni. In considerazione dei regimi esistenti oggi nel contesto europeo, i principali parametri possono essere riassunti come segue.

40 GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3, nonché, riguardo alla comunicazione che aggiorna il pertinente allegato, GU C 120 del 13.4.2017, pagg. 10 e 11.

41 Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale, GU C 132 dell’11.6.2009, pag. 6; comunicato stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_09_900.

42 Henning Jessen, Michael Jürgen Werner, a cura di, EU-Maritime Transport Law, Baden Baden 2016, pag. 358.