Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 37 pagine
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di singole regioni, incrementarne la produzione di valore aggiunto nonché contribuire a creare e mantenere posti di lavoro.
L’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera è uno strumento appropriato per creare condizioni paritarie in un contesto di competitività internazionale e attirare in questo modo imprese di navigazione marittima caratterizzate da un’elevata mobilità. In questo contesto, la Svizzera si ispira alle normative esistenti nell’UE. Ciò riguarda soprattutto lo scopo di utilizzazione delle navi assoggettate all’imposta sul tonnellaggio, la quota minima della bandiera e la fissazione delle tariffe scaglionate sulla base delle mediane dell’UE per la determinazione della base di calcolo. Gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi definiscono sostanzialmente il campo d’azione. Se la Svizzera dovesse andare oltre, il consenso internazionale non rischierebbe in alcun modo di essere compromesso.46
Per quanto concerne le disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, molto importanti per la strutturazione concreta dell’imposta sul tonnellaggio, va ricordato il principio della Commissione europea, secondo cui tutte le agevolazioni fiscali nel traffico marittimo devono essere subordinate alla bandiera di uno degli Stati membri dell’UE. Sempre secondo gli orientamenti, le imprese di navigazione marittima la cui flotta batte per meno del 60 per cento bandiere comunitarie devono aumentare tale quota o almeno mantenerla al livello richiesto.47 Da allora, le disposizioni riguardanti la bandiera non sono sostanzialmente cambiate e si applicano per tutti gli Stati aderenti allo SEE.
Poiché la riscossione di un’imposta sul tonnellaggio riferita soltanto alla flotta battente bandiera svizzera non sarebbe opportuna, essa deve includere anche le flotte battenti le bandiere di tutti gli Stati membri dell’UE o dello SEE. Nel concreto ciò significa che un armatore domiciliato in Svizzera può essere assoggettato all’imposta sul tonnellaggio soltanto se la sua flotta batte per almeno il 60 per cento bandiera svizzera o degli Stati membri dell’UE o dello SEE. Nel contempo, questo impedisce che una parte troppo grande della flotta batta cosiddette «bandiere offshore», appartenenti cioè a Stati che applicano standard ambientali e sociali meno rigorosi. Il regime svizzero di imposizione sul tonnellaggio è quindi compatibile con i requisiti vigenti nell’UE.
Nella maggior parte dei Paesi dell’UE, l’utile sulla base del tonnellaggio della nave è calcolato per 100 NT piene per giorno di esercizio. L’importo applicabile è decrescente in funzione del volume di carico della nave. Questo perché le navi più grandi hanno generalmente margini più piccoli per unità volumetrica.
Anche in Svizzera, la determinazione della base di calcolo deve contemplare lo scaglionamento tariffario decrescente secondo le mediane dell’UE. La Confedera-
46 Al proposito occorre menzionare la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, utilizzata esclusivamente per i Paesi terzi. Il Consiglio dell’UE ha adottato la prima lista il 5.12.2017. In sintesi, si tratta di un esame sistematico dei regimi fiscali svolto dal gruppo Codice di condotta del Consiglio dell’UE istituito a tale scopo. La lista comprende pratiche fiscali abusive che erodono i gettiti fiscali provenienti dall’imposizione delle imprese. Aggiornata a più riprese, dal 2020 viene aggiornata due volte l’anno: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions.
47 GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3